Corte di Cassazione (3459/2024) – Mancata ammissione al passivo del credito da compenso del sindaco di società fallita per inadempimento totale o parziale agli obblighi contrattuali sullo stesso gravanti.

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Data di riferimento: 
07/02/2024

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 febbraio 2024, n. 3459 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Giuseppe Dongiacomo.

Sindaco di una società fallita – Insinuazione al passivo del suo credito da compenso – Mancata ammissione in ragione dell'inadempimento agli obblighi contrattuali sullo stesso gravanti – Opposizione – Mero onere da parte del curatore di allegare, in relazione ai fatti verificatisi, tale circostanza – Obbligo, viceversa, per l'opponente di provare l'avvenuto corretto adempimento.

L’opposizione con la quale il sindaco di una società fallita si dolga della mancata ammissione allo stato passivo del credito da compenso maturato nei confronti dell’ente è contrastabile dalla procedura fallimentare mediante eccezione di totale o parziale inadempimento o d’inesatto adempimento da parte del sindaco stesso ai propri obblighi contrattuali; in detta ipotesi, a fronte del mero onere del curatore di allegare, in relazione alle circostanze di fatto, l’inadempimento dell’organo istante al dovere di vigilanza sull’attività di gestione sociale, viene in rilievo in capo all’opponente l’incombenza di provare di aver esattamente adempiuto, ossia di avere adeguatamente vigilato sulla condotta degli amministratori, attivando, con la diligenza professionale esigibile in relazione alla situazione concreta, i poteri-doveri inerenti alla carica. (Massima Ufficiale) [nello specifico, con riferimento al caso sottoposto al suo esame, la Corte  ha precisato che non può seriamente dubitarsi che i sindaci (i quali, infatti, in caso d’inadempimento da parte degli amministratori, sono legittimati ad agire in giudizio innanzi al tribunale: artt. 2485, comma 2°, e 2487, comma 2°, c.c.) abbiano il dovere di vigilare sul corretto e tempestivo adempimento da parte degli amministratori all’obbligo di rilevare tempestivamente la verificazione di una causa di scioglimento della società, come la perdita del capitale sociale (art. 2484, n. 4, c.c.), e di procedere alla relativa iscrizione nel registro delle imprese (art. 2485, comma 1°, c.c.), e come, in difetto, a prescindersi dalla dannosità o meno di tale inosservanza, la società (o, in caso di fallimento, il suo curatore) sia legittimata ad eccepire l’inadempimento a tale dovere per escludere l’obbligo (e l’insinuazione al passivo del relativo credito) al pagamento del compenso, in ipotesi, maturato, e ciò, a maggior ragione, ove trattasi di società quotata, in quanto in tal caso il dovere di vigilanza sancito dall’art. 2403 c.c. non è circoscritto all’operato degli amministratori ma si estende al regolare svolgimento dell’intera gestione dell’ente in modo ancora più stringente, considerata l’esigenza di garantire l’equilibrio del mercato: cfr. l’art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998]. (Ppierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30864/CrisiImpresa?Credito-del-sindaco%2C-eccezione-di-inadempimento-sollevata-dal-curatore-e-onere-della-prova

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-7-febbraio-2024-n-3459-pres-ferro-est-dongiacomo

[in tema di onere gravante in generale sul professionista, cui venga ascritta una negligente o incompleta esecuzione del suo mandato, di prova della esatta esecuzione della prestazione dovuta, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 31 dicembre 2021, n. 42093  https://www.unijuris.it/node/5989].

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: