Tribunale di Milano – Liquidazione giudiziale aperta in consecuzione di un concordato preventivo omologato e risolto ex art. 186 L.F.: applicabilità dell'art 6 C.C.I. per decidere della prededucibiltà dei crediti sorti nel corso della prima procedura.

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Data di riferimento: 
28/12/2023

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 28 dicembre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Caterina Macchi, Rel. Vincenza Agnese, Giud. Luca Giani.

Concordato preventivo aperto nella vigenza della legge fallimentare – Omologazione e successiva risoluzione – Conseguente liquidazione giudiziale – Crediti sorti nel corso della prima procedura – Riconoscimento della prededuzione – Applicabilità non dell'art. 111 L.F. ma dell'art. 6 C.C.I. - Fondamento.

Prededuzione funzionale di cui all’art. 111, comma 2, L.F. - Eliminazione ad opera del nuovo codice della crisi - Prededuzione dei crediti professionali sorti antecedente mente all'apertura della procedura concordataria - Condizioni e limiti previsti dall'art. 6 C.C.I.

Nuovo codice della crisi – Prededucibilità dei crediti sorti all'interno della procedura concordataria – Ipotesi previste dalla art. 6 L.F. - Applicazione di quel beneficio circoscritta a quei soli casi.

Con riferimento ad un'ipotesi di risoluzione di un concordato preventivo omologato ex art. 186 L. F. cui abbia fatto seguito l’apertura della liquidazione giudiziale e non già del fallimento, le norme di riferimento per procedere alla verifica dei crediti non possono che essere quelle contenute nel Codice della Crisi, ragion per cui per decidere della prededucibilità di un credito sorto nell'ambito della prima procedura la normativa da applicarsi è quella prevista dall'art. 6 C.C.I. Pur essendo infatti la procedura di liquidazione giudiziale attinta da un vincolo di consecuzione rispetto alla procedura di concordato laddove la situazione di crisi (rectius, di insolvenza) fondante la procedura concordataria risulti la medesima che ha determinato l’apertura della liquidazione giudiziale, tale fenomeno non determina per ciò stesso la traslazione dell’apparato normativo della legge fallimentare che ha regolato la procedura concordataria alla successiva procedura di liquidazione giudiziale, né l'affermazione che il credito, solo perché sorto nella precedente procedura, possa dirsi automaticamente “marchiato” da prededucibilità nella successiva procedura regolata dal Codice della Crisi. Né tale traslazione può sostenersi si verifichi alla luce dell'applicazione nella fattispecie della disposizione contenuta nell’art. 6, comma 2, del Codice della Crisi, secondo cui “la prededucibilità permane anche nell’ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali”, in quanto tale norma postula la sussistenza dell'avvenuto riconoscimento del rango prededucibile del credito, potendo, all’evidenza, permanere ciò che risulta già esistente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il Codice della Crisi, con la disposizione di cui all'art. 6 C.C.I., ha eliminato la prededuzione funzionale di cui all’art. 111, comma 2, L.F. genericamente estesa a tutte le prededuzioni che si potevano formare prima della apertura della procedura concordataria in quanto la prededuzione antecedente è ora tipicamente declinata nel Codice che attribuisce il rango prededucibile ai crediti così espressamente qualificati dalla legge e ai crediti riferibili alle prestazioni professionali indicate dalla norma, e così ai: a) crediti per spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti percentuali e nel rispetto della condizione ivi indicati (vale a dire nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati); c) crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del pianonegli stessi limiti percentuali e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'art. 47 C.C.I, ossia in assenza, in caso di concordato liquidatorio, di una sua manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati e, in caso di concordato in continuità aziendale, se non manifestatamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, e nel rispetto dello svolgimento della procedura come in esso prevista. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel Codice della Crisi, al fine del riconoscimento della prededucibilità dei crediti, mentre la funzionalità “anticipata” è limitata alle categorie di professionisti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 6 C.C.I., permane la funzionalità cd. “interna” alla procedura, come codificata nell’art. 6, comma 1) lett. d) che menziona i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio e per la continuazione dell’attività di impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi. [nello specifico, il Tribunale con riferimento a degli incarichi conferiti dal soggetto, poi ammesso alla procedura di concordato preventivo, ad un legale in veste di suo patrocinatore nel corso di tre giudizi, conclusisi nel corso della stessa, ha ritenuto che il credito spettante a quel professionista non potesse godere nella successiva conseguente procedura di liquidazione giudiziale del beneficio della prededuzione  non rientrando quell'ipotesi nella previsione del nesso di funzionalità come declinato dal predetto dato normativo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-28-dicembre-2023-pres-macchi-est-agnese

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30602/CrisiImpresa?Non-%C3%A8-sufficiente-che-il-credito-professionale-sia-sorto-durante-la-procedura-concordataria-per-conseguire-la-prededuzione

[in tema di riconoscibilità della prededuzione in sede fallimentare sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 luglio 2018 n. 18488https://www.unijuris.it/node/4287; in tema di necessità al fine della riconoscibilità della prededuzione, sempre in ambito fallimentare, nei confronti di un credito professionale dell'avvenuta apertura del concordato: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 31 dicembre 2021, n. 42093 https://www.unijuris.it/node/5989].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza