Tribunale di Ancona – L’avere un creditore privilegiato espresso il proprio voto in sede di approvazione di un concordato preventivo non comporta per ciò stesso, sempre e comunque, rinuncia tacita al riconoscimento del privilegio.

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Data di riferimento: 
19/11/2025

Tribunale Ordinario di Ancona, Sez. II civ., 19 novembre 2025 (data della pronuncia) – Giud. Maria Letizia Mantovani.

Concordato preventivo – Partecipazione al voto del creditore privilegiato - Comportamento da interpretarsi come rinuncia tacita al privilegio – Effetto non sempre conseguente – Necessità che costituisca condotta concludente rivelatrice di un’effettiva volontà abdicativa.

Il decreto di omologazione del concordato preventivo, tenuto conto della natura del procedimento prodromico a suddetta omologazione, costituisce un vincolo, con carattere di definitività, rispetto alla falcidia dei crediti ivi indicati ma non può assurgere a provvedimento idoneo a formare alcun giudicato sostanziale in merito all’esistenza, all’entità ed al rango (privilegiato o chirografario) dei crediti e agli atri diritti implicati nella procedura. Da quanto evidenziato dunque discende la legittimazione per un creditore, ad omologazione avvenuta, di promuovere ordinario giudizio di cognizione nei confronti dell’imprenditore in concordato, al fine di far accertare il proprio credito e il privilegio che eventualmente lo assiste, non potendosi considerare decisivo il fatto che lo stesso non abbia in particolare impugnato il decreto di omologazione seppure, avendo votato, si sia visto degradare il proprio credito a chirografo; ciò potendo la rinuncia ad un diritto, quindi in tal caso al riconoscimento del privilegio, essere bensì anche tacita ma a condizione che consista in un comportamento concludente del titolare del diritto che riveli in modo univoco la sua effettiva chiara volontà abdicativa, non ravvisabile soprattutto in un caso, come quello di specie, in cui lo stesso Commissario giudiziale abbia da ultimo riconosciuto nella sua relazione a quel credito natura privilegiata e nell'avviso finalizzato all'espressione del voto non si sia fatta espressa menzione di un’avvenuta rinuncia da parte del creditore al riconoscimento nei confronti del suo credito di detta natura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/34007/CrisiImpresa?Concordato-preventivo%2C-voto-e-rinuncia-tacita-al-privilegio

[sotto diverso profilo, con riferimento ad una ipotesi difforme da quella di specie, quanto al fatto che in sede di formazione dello stato passivo il creditore che ritenga di essere privilegiato debba, se viene inserito tra i chirografari, contestare tale qualificazione ed astenersi dall'espressione del voto, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 febbraio 2025, n. 4750 https://www.unijuris.it/node/8369].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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