Corte di Cassazione (28602/2025) – Questioni varie concernenti la possibilità per MCC, quale ente gestore del Fondo di Garanzia, di far valere in via surrogatoria un credito già insinuato al passivo dalla banca garantita.

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Data di riferimento: 
29/10/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 ottobre 2025, n. 28602 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Cosmo Crolla.

Fallimento di una piccola o media impresa - Insinuazione al passivo di credito da parte della banca garantita dall’apposito Fondo pubblico e avvenuta ammissione – Escussione della garanzia da parte di quella banca – Possibilità per MCC, quale gestore del Fondo, di far valere in via surrogatoria quello stesso credito – Modalità cui deve fare ricorso – Legittimazione a proporre ricorso per Cassazione nel caso sia stata ADER ad insinuarsi al passivo e a proporre poi opposizione – Questioni varie da risolversi in pubblica udienza - Rinvio volto alla fissazione della data della stessa.

In tema di accertamento del passivo, con riferimento al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui alla l. n. 662 del 1996, la Sez. I civile ha deciso che dovessero essere trattate in pubblica udienza ex art 375, comma 1°, c.p.c., le seguenti questioni di rilevanza nomofilattica: - se sia legittimato ad agire, mediante ricorso per Cassazione, l’ente finanziatore per conto del Fondo di garanzia titolare del rapporto giuridico controverso, il quale non abbia azionato il credito mediante insinuazione allo stato passivo del fallimento del debitore né abbia proposto opposizione allo stato passivo medesimo né si sia costituito nel giudizio ex art. 99 l.fall., a seguito della chiamata in causa ad iniziativa dell’opponente; - se l’ente gestore del Fondo di garanzia possa far valere in via surrogatoria, in sede fallimentare, il proprio credito derivante dall’escussione della garanzia dal parte dell’istituto di credito garantito, anche quando quest’ultimo sia stato ammesso al passivo per lo stesso credito e, in caso di risposta positiva a tale quesito, attraverso quali strumenti processuali possa essere fatta valere la pretesa creditoria nascente dagli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive (domanda di ammissione tardiva allo stato passivo, con coinvolgimento nel giudizio di accertamento anche dei soggetti garantiti precedentemente ammessi per lo stesso credito o richiesta di rettifica dello stato passivo per effetto della surrogazione ex art. 115 l.fall.). Merita di essere trattata in pubblica udienza anche la questione preliminare a quelle di cui sopra se sia legittimata ad agire, mediante ricorso per Cassazione, la Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale Spa, ente finanziatore per conto del Fondo di garanzia e titolare del rapporto giuridico controverso, laddove non abbia azionato il credito con l’insinuazione allo stato passivo né abbia proposto opposizione allo stato passivo e non si sia neppure costituita nel giudizio ex art. 99 l.fall a seguito della chiamata in causa ad iniziativa dell’opponente ADER quale soggetto che ha presentato domanda di insinuazione ai sensi dell’art. 93 l.fall. non accolta dal giudice delegato (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-29-ottobre-2025-n-28602-pres-terrusi-est-crolla

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/34218?Il-Fondo-di-garanzia-pu%C3%B2-far-valere-in-sede-fallimentare%2C-in-via-surrogatoria%2C-il-credito-derivante-dall%E2%80%99escussione-della-garanzia-quando-l%E2%80%99istituto-di-credito-garantito-sia-gi%C3%A0-stato-ammesso-al-passivo%3F

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