Corte di Cassazione, Sezioni Unite (26356 /26) - Il TFR destinato al Fondo di tesoreria conserva natura retributiva e può essere insinuato al passivo del datore insolvente.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 7 ottobre 2026, n. 26356, Presidente D’Ascola – Relatrice Ponterio
Materia: liquidazione giudiziale – trattamento di fine rapporto – Fondo di tesoreria INPS – ammissione al passivo.
(La sentenza delle Sezioni Unite risolve il contrasto giurisprudenziale sulla natura delle quote di trattamento di fine rapporto (TFR) che i datori di lavoro con almeno cinquanta dipendenti devono versare al Fondo di tesoreria INPS, chiarendo che il loro mancato versamento non esclude la legittimazione del lavoratore a insinuarsi al passivo del datore di lavoro insolvente.)
Il trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120 c.c. conserva la natura di retribuzione differita anche nel regime introdotto dall’art. 1, commi 755-757, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in forza del quale i datori di lavoro con almeno cinquanta dipendenti sono tenuti a versare al Fondo di tesoreria gestito dall’INPS le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare.Ne consegue che, in caso di mancato versamento delle quote maturate dal 1° gennaio 2007 e di successiva apertura della liquidazione giudiziale del datore di lavoro, il lavoratore è legittimato a chiedere l’ammissione al passivo del relativo credito, non potendosi considerare il datore di lavoro un mero adiectus solutionis causa, né ritenersi venuta meno la sua titolarità passiva dell’obbligazione retributiva. Una volta accertato il credito in sede concorsuale, il lavoratore può altresì chiedere, ricorrendone i presupposti di legge, l’intervento sostitutivo del Fondo di garanzia INPS, il quale, dopo aver soddisfatto il credito, è legittimato a surrogarsi nella posizione del lavoratore e nel relativo privilegio.
[Cfr in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 settembre 2021, n. 24510 – https://www.unijuris.it/node/5940 che aveva già riconosciuto la legittimazione del lavoratore, escludendo che il datore di lavoro perdesse la titolarità passiva dell’obbligazione.]
Commento.
La portata sistematica della sentenza n. 26356/2026 consiste nell’aver chiarito che il trasferimento obbligatorio delle quote di TFR al Fondo di tesoreria modifica le modalità di finanziamento ed erogazione, ma non trasforma il credito del lavoratore in un credito esclusivamente previdenziale nei confronti dell’INPS.In caso di omesso versamento, il datore insolvente resta obbligato verso il dipendente. L’ammissione al passivo consente quindi di accertare il credito e costituisce il presupposto per l’eventuale intervento del Fondo di garanzia, evitando che l’inadempimento datoriale comprometta la tutela del lavoratore. La pronuncia rafforza, così, il coordinamento tra accertamento concorsuale del credito retributivo e protezione previdenziale contro l’insolvenza del datore di lavoro.
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 225.54 KB |
