Corte di Cassazione (23476/2025) – In caso di fallimento del datore di lavoro che impedisca la riassunzione, come da ordine giudiziale, di un lavoratore, l'INPS non può recuperare l'indennità di mobilità che era stata erogata.
Corte di Cassazione, Sez. Un. Civili, 18 agosto 2025, n. 23476 – Pres. aggiunto Pasquale D'Ascola, Rel. Margherita Maria Leone.
Perdita dell'occupazione da parte di un lavoratore - Stato di disoccupazione che legittima la percezione dell'indennità di mobilità – Ordine di riassunzione del lavoratore per illecito licenziamento – Reintegro mancato, solo formale, per fallimento del datore di lavoro – Non legittimazione dell'INPS, stante la situazione di fatto, a procedere al recupero dell'indennità erogata - Fondamento.
Lo stato di disoccupazione che legittima la percezione dell’indennità di mobilità è quello di fatto, sicché è irrilevante la rimozione dello stesso solo de iure, in quanto il mancato effettivo ripristino del rapporto lascia permanere quello stato di bisogno economico che costituisce il fondamento per il riconoscimento del sostegno economico previdenziale, la cui ratio e finalità si colloca nello spettro dell'art. 38 Cost.; conseguentemente, nell’ipotesi di mancata attuazione - in conseguenza fallimento del datore - dell'ordine giudiziale di reintegra pronunziato in ragione dell'illegittimità del licenziamento, l’INPS non è legittimato ad agire per la ripetizione di quanto erogato a titolo di indennità di mobilità. (Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-un-18-agosto-2025-n-23476-pres-dascola-est-leone
