Tribunale di Torino – Dipendente di società posta in liquidazione giudiziale: modalità di computo a ritroso, in presenza di periodi di sospensione dell’attività, delle tre mensilità che gli vanno retribuite dal Fondo di garanzia INPS.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
26/05/2026

Tribunale Ordinario di Torino, Sez. Lavoro, 26 maggio 2026 (data della pronuncia) – Giudice Silvana Cirvilleri.

Liquidazione giudiziale – Fondo di garanzia INPS – Ultime tre mensilità – Esercizio provvisorio nella liquidazione giudiziale – Individuazione del periodo garantito – Esclusione delle retribuzioni maturate durante l’esercizio provvisorio

Con riferimento ad una domanda di accesso al Fondo di garanzia INPS presentata ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 dal dipendente di un’impresa posta in liquidazione giudiziale, lavoratore che, dopo un iniziale periodo di sospensione dalla prestazione conseguente a tale evento, aveva continuato a svolgere attività lavorativa durante l’esercizio provvisorio dell’impresa che ne era seguito fino alla definitiva cessazione del rapporto di lavoro, al fine del computo delle ultime tre mensilità che gli danno diritto, a fronte dell’avvenuto mancato pagamento, ad essere retribuito da quell’istituto, va precisato che l'esercizio provvisorio non modifica il criterio di individuazione delle ultime tre mensilità garantite dal Fondo e le retribuzioni maturate durante l'esercizio provvisorio non si confondono con quelle anteriori alla liquidazione giudiziale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-torino-26-maggio-2026-est-cirvilleri

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/35066/CrisiImpresa?Fondo-di-garanzia-INPS-e-prosecuzione-del-rapporto-durante-l%27esercizio-provvisorio-nella-liquidazione-giudiziale

[Deve precisarsi che La disciplina specifica del Fondo di garanzia per le ultime tre mensilità non è contenuta nel CCII, ma principalmente nell'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, in attuazione della disciplina europea sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. La norma collega il periodo di riferimento, tra l'altro, alla data di apertura della procedura e, nel caso di prosecuzione dell'attività, alla cessazione dell'esercizio provvisorio o alla cessazione del rapporto nei casi previsti dalladisposizione.]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza