stato passivo e opposizioni, Art. 73. - Vendita con riserva di proprieta'.

Corte di Cassazione (10813/2025) – Cessione d’azienda con riserva di proprietà: se l’effetto traslativo non è si è ancora perfezionato, in caso di subentro del curatore, il credito per il residuo prezzo ha natura prededucibile.

Corte di Cassazione, sez. I, 24 aprile 2025, n. 10813 – Pres. Dott. Alberto Pazzi, Consigliere relatore dott. Cosmo Crolla

Fallimento – Cessione d’azienda con riserva di proprietà – Effetto traslativo – Subingresso del curatore – Obblighi – Prededuzione del prezzo.

Ricorso per Cassazione – Motivi – Omesso esame di un fatto storico, principale o secondario- Esclusa l’omessa valutazione di deduzioni difensive.

Data di riferimento: 
24/04/2025
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Trib. Vicenza - Leasing e applicabilità dell'art. 72 quater l.f. rapporto risolto prima dell'inizio della procedura

Tribunale Vicenza, 18 settembre 2012 - Pres. Colasanto - Est. Limitone.

Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Rivendiche - Leasing - Scioglimento - Anteriore o coevo al fallimento - Vendita a rate con riserva di proprietà - Inapplicabilità - Nuova disciplina - Applicabilità, anche per analogia legis (artt. 72, 72quater, 73 l.f.; art. 1526 c.c.).

Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Rivendiche - Leasing - Scioglimento - Anteriore al fallimento.

Data di riferimento: 
18/09/2012
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]