Art. 52. - Concorso dei creditori., Tribunale di Parma

Tribunale di Parma – Insinuazione al passivo del credito che una banca vanti nei confronti del fallito quale soggetto datore di ipoteca a favore di un soggetto terzo a sua volta poi fallito. Eccezione revocatoria sollevata dal curatore.

Tribunale Ordinario di Parma, Ufficio del Giudice Delegato ai Fallimenti, 22 giugno 2019 – Giudice Enrico Vernizzi.

Fallimento – Beneficiario di prelazione ipotecaria – Insinuazione al passivo nelle forme previste dall’art. 93 L.F. – Ammissibilità alla luce dell’art. 52 L.F., come nel 2006 modificato.

Data di riferimento: 
22/06/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]