Tribunale di Parma – Insinuazione al passivo del credito che una banca vanti nei confronti del fallito quale soggetto datore di ipoteca a favore di un soggetto terzo a sua volta poi fallito. Eccezione revocatoria sollevata dal curatore.

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Data di riferimento: 
22/06/2019

Tribunale Ordinario di Parma, Ufficio del Giudice Delegato ai Fallimenti, 22 giugno 2019 – Giudice Enrico Vernizzi.

Fallimento – Beneficiario di prelazione ipotecaria – Insinuazione al passivo nelle forme previste dall’art. 93 L.F. – Ammissibilità alla luce dell’art. 52 L.F., come nel 2006 modificato.

Fallimento – Curatore – Formazione dello stato passivo – Credito di cui è stata chiesta l’ammissione - Possibile proposizione di un’eccezione revocatoria – Prescrizione della relativa azione – Irrilevanza.

A seguito della riforma del 2006, che ha significativamente modificato in particolare il testo dell’art. 52, secondo comma, L.F, che non fa più ora esclusivo riferimento ai soli crediti, ma anche “ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito”, quale oggetto dell'accertamento secondo le forme stabilite dal capo V, e correlativamente ha modificato anche il testo dell’art. 92 L.F., che ora prevede un avviso anticipato alla fase iniziale della procedura fallimentare rivolto non soltanto ai creditori, si deve ritenere che anche il mero beneficiario di prelazione ipotecaria  abbia ora pieno titolo per far valere, con la domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F., il proprio diritto di garanzia, rappresentato dall’ipoteca volontaria iscritta, anteriormente al fallimento, sui beni immobili del fallito, dato che a seguito della modifica operata dalla riforma della legge fallimentare di cui si è detto, devono essere sottoposti al procedimento di verifica dello stato passivo non solo i crediti vantati nei confronti diretti dell’imprenditore fallito, ma anche “ … ogni diritto reale e personale, mobiliare e immobiliare” e quindi, certamente, anche le ipoteche iscritte dallo stesso fallito sui propri beni a garanzia del debito di un soggetto terzo; ciò in quanto il creditore ipotecario altrimenti non potrebbe poi partecipare in sede di riparto al soddisfacimento del suo credito, una volta verificatosi l’effetto purgativo derivante dalla vendita all’incanto del bene e alla cancellazione dell’ipoteca da parte del giudice delegato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In sede di esame e formazione stato passivo ai sensi dell’art. 95 L.F. al curatore è consentito sollevare eccezione revocatoria, contestando l’efficacia del titolo su cui si fonda il credito o la prelazione di cui un soggetto abbia richiesto l’ammissione ex art. 93 L.F., ed invocare l’accertamento degli elementi costitutivi dell'azione revocatoria all'esclusivo fine di paralizzare la pretesa creditoria e di escludere un credito o una prelazione a causa della revocabilità del titolo sul quale si fondano e ciò anche quando risulta prescritta la relativa azione in ossequio al principio “temporalia ad agendum , perpetua ad excipiendum” desumibile per analogia dall’art 1442 c.c. [nello specifico il tribunale con riferimento ad una domanda di insinuazione al passivo proposta da una banca cui la società fallita aveva, allorché in bonis, concesso di iscrivere ipoteca sui propri beni immobili a garanzia del debito che  un terzo, poi a sua volta parimenti fallito, aveva accumulato nei confronti di quello stesso istituto, ha confermato che meritava di essere condivisa la proposta del curatore, che aveva chiesto l’esclusione del credito che ne era conseguito nei confronti del garante, formulando, ex art. 95 L.F. e 2901 c.c., con riguardo a quella garanzia ipotecaria, un’eccezione revocatoria di cui il tribunale aveva accertato sussistere tutti i presupposti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23421.pdf[

[con riferimento alla prima massima, cfr. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 gennaio 2019, n. 2657 https://www.unijuris.it/node/4622]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: