Art. 72. - Rapporti pendenti., Liquidazione dell'attivo

Tribunale di Brescia – Fallimento: facoltà per il curatore di eseguire o sciogliersi dai contratti preliminari di vendita di immobili non ancora completati.

Tribunale di Brescia 23 maggio 2014 - Pres. Rosa. Esrt. Del Porto.

Fallimento –  Contratti preliminari di vendita di immobili non ancora completati – Curatore - Esecuzione o scioglimento – Facoltà –  Preliminare di vendita di immobili ad uso abitativo trascritto  - Subentro obbligato – Esclusione – Art. 72, ottavo comma. L.F. - Costruzione non completata –  Ipotesi non contemplata -  Danno per i creditori concorsuali.

Data di riferimento: 
23/05/2014
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte di Cassazione (14083 /2004) – E’ compatibile con la vendita affidata al liquidatore in caso di concordato con cessione dei beni ex art. 182 L.F. l’esercizio del diritto di prelazione in precedenza attribuito dal debitore ad un terzo.

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 27 luglio 2004, n. 14083 – Pres. Raffaele Corona, Rel. Vincenzo Proto.

Concordato preventivo con cessione dei beni – Vendita affidata ad un liquidatore – Esercizio del diritto di prelazione – Diritto riconosciuto a terzi da parte del debitore – Anteriorità rispetto l’ammissione alla procedura – Fase esecutiva del concordato - Esercizio di quel diritto – Esperibilità – Motivi che la giustificano.

Data di riferimento: 
27/07/2004
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

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