Art. 20 - Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446,2447,2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile., Art. 127. - Voto nel concordato.

Tribunale di Brindisi - Concordato fallimentare: possibile modifica, alla luce del quadro normativo introdotto dal Codice della crisi, del piano anche ad omologazione avvenuta.

Tribunale di Brindisi, Settore Procedure Concorsuali, 12 febbraio 2024 (data della pronuncia) – Giudice Antonio Ivan Natali.

Concordato fallimentare – Modifica sostanziale del piano concordatario – Ammissibilità sia prima che dopo l'omologazione  – Presupposti necessari - Riferimento a quanto previsto dall'art. 58 C.C.I. Nuovo codice della crisi -  Modificabilità, pur anche dopo l'omolgazione, della proposta e del piano concordatario – Possibile influenza della normativa previgente – Fondamento.

Data di riferimento: 
12/02/2024
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Milano – Concordato fallimentare: controllo da eseguirsi da parte del G.D. prima che i creditori vengano chiamati ad esprimere il voto sulla proposta e regolamentazione del voto da parte di intermediari finanziari cessionari di crediti.

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. Fallimentare, 05 agosto 2022 (data della pronuncia) – Giudice delegato  Guendalina Alessandra Virginia Pascale.

Proposta di concordato fallimentare – Creditori aventi diritto di voto – Controllo da eseguirsi da parte del giudice delegato – Possibile esclusione dal voto dei cessionari di crediti, se non già insinuati al passivo.

Data di riferimento: 
05/08/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]