Corte di Cassazione (13507/2021) – Fallimento: sequenza prevista dall'art. 15 L.F. per la notifica del ricorso e del decreto di convocazione in caso di insuccesso di quella eseguita via PEC: significato da attribuirsi alla locuzione “di persona”.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 15/07/2021 - 09:33Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 maggio 2021, n. 13507 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Massimo Ferro.
Dichiarazione di fallimento – Ricorso e decreto di convocazione - Impossibilità del perfezionamento della notifica via PEC – Irrilevanza del motivo - Sequenza procedimentale prevista dall'art. 15 L.F. - Notifica a cura dell’ufficiale giudiziario “di persona” - - Significato da attribuirsi a tale precetto.