Corte d'Appello di Napoli – Istanza di fallimento di società cancellata dal registro delle imprese: legittimazione al contraddittorio e sospensione straordinaria, per fronteggiare l'emergenza da Covid 19, dei termini per la presentazione dei ricorsi.

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Data di riferimento: 
09/03/2021

Corte d'Appello di Napoli, V Sez. civ. (già I civ. bis), 09 marzo 2021 (data della pronuncia) - Pres. Paolo Celentano, Cons. Rel. Ugo Candia, Cons. Fulvio Dacomo.

Istanza per la dichiarazione di fallimento – Società cancellata dal registro delle imprese –  Legittimazione al contraddittorio del legale rappresentante – Notifica della domanda nei suoi confronti – Necessità – Esclusione – Fondamento.

Emergenza epidemiologica da Covid 19 - Società cancellata dal registro delle imprese –  Declaratoria di fallimento – Termini di presentazione dei ricorsi -  Decreto liquidità -   Sospensionestraordinaria  - Interpretazione da considerarsi corretta –  Moratoria tout court – Esclusione – Situazioni da considerarsi interessate.

Seppure alcuni precedenti della Cassazione abbiano previsto che, nel caso di società cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio competa a colui che, al momento dell'estinzione,  rivestiva la carica di legale rappresentante di quella, e ciò in ragione della fictio iuris sottesa al disposto dell’art. 10 L. Fall. che consente la declaratoria di fallimento delle società entro l'anno dalla loro cancellazione, pur tuttavia, non risultando tale parere totalmente  condivisibile, si deve ritenere che, in siffatta ipotesi, non sia necessario eseguire alcuna notifica nei confronti di un soggetto estinto, stante che, come prevede l’art. 11 L. Fall., nel caso analogo dell’imprenditore defunto, non vi è dubbio che non debba essere sentito l’erede [nello specifico, la Corte d'Appello, adita in sede di reclamo ex art. 22 L.F., avverso la decisione del tribunale che aveva respinto il ricorso per la dichiarazione di fallimento della società cancellata dal registro delle imprese, ha ritenuto di non potersi esimersi dall'assumere una decisione di merito, reputando irrilevante la circostanza che il ricorrente, già creditore istante, non fosse comparso e non avesse, pertanto, provato l'avvenuta notifica del ricorso alla fallenda società o al suo liquidatore]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La disposizione di cui all’art. 10, co. 3, del D.L. 33/2020, col quale si sono introdotte ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, (c.d. Decreto Liquidità, convertito con modificazioni nella Legge n. 40 del 5 giugno 2020), secondo la quale “quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 (dal 9 marzo al 30 giugno 2020) fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto  16  marzo 1942, n. 267”,  non ha introdotto alcuna moratoria tout court nella presentazione dei ricorsi di fallimento, ma ha voluto, invece, distinguere la posizione di chi aveva assunto la predetta iniziativa da quella di chi era restato meramente inerte, così fissando una condizione oggettiva per l’utilizzo della sospensione dei termini, avuto verosimilmente riguardo all’indiscutibile difficoltà di poter stabilire ex post se la mancata presentazione del ricorso di fallimento fosse dipesa dalla consapevole scelta di evitare di depositare un’istanza che sarebbe stata dichiarata improcedibile e non anche da una mera negligenza, avente l’effetto di una ingiustificata rimessione in termini. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25073.pdf

[con riferimento alla  prima massima,  cfr. in questa rivista:  Cassazione civile, sez. VI, 16 Novembre 2016, n. 23393 https://www.unijuris.it/node/3776].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: