Art. 52 - Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi., Corte d'Appello di Brescia

Corte d'Appello di Brescia – Liquidazione giudiziale: incombe sul debitore l'onere di fornire la prova della sussistenza dei requisiti dimensionali per esserne esentato, in particolare con riferimento all'ammontare dell'attivo patrimoniale.

Corte d'Appello di Brescia, Sez. I civ., 18 agosto 2023 – Pres. Rel. Giuseppe Magnoli, Cons. Maria Tulumello e Vittoria Gabriele,

Liquidazione giudiziale - Requisiti dimensionali richiesti per l'esenzione – Dati relativi all'ultimo triennio - Presentazione della domanda di apertura – Necessaria inclusione di quelli relativi all'anno in corso.

Data di riferimento: 
18/08/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]