Tribunale di Milano - Dichiarazione di fallimento pronunziata in Stato extracomunitario (Svizzera) - Condizioni per l'interruzione del processo in Italia anche in assenza di riconoscimento della sentenza straniera di fallimento.

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Data di riferimento: 
30/10/2014

Tribunale di Milano – Sezione IV Civile, Ordinanza del 30 ottobre 2014 - Giudice dott. Anna Bellesi

Dichiarazione di fallimento – Svizzera – Mancato riconoscimento in Italia – Interruzione del processo.

Le sentenze dichiarative di fallimento pronunciate all'estero non spiegano naturalmente effetti in Italia, dato che il nostro ordinamento non accede al principio dell'universalità delle pronunce di insolvenza, ma a quello della territorialità, come si evince dalla lettura dell'art. 9 comma 3 L.F., che ammette la possibilità di aprire una procedura concorsuale in Italia anche nei confronti di imprenditore già dichiarato fallito all'estero.(Francesco Dialti – Riproduzione riservata)

I meccanismi cui è possibile ricorrere per conferire efficacia domestica alla pronuncia estera sono di due tipi: riconoscimenti per il tramite di procedure di riconoscimento che conferiscano efficacia anche all'interno dell'ordinamento domestico, oppure convenzioni internazionali che definiscano in maniera astratta a quali condizioni tale riconoscimento si produca automaticamente, cioè senza un vaglio giurisdizionale apposito (infatti l'art. 9 comma 4 L.F. espressamente prevede che "sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione Europea").Tuttavia, come noto lo statuto giuridico di persone ed enti non abbisogna di meccanismi di riconoscimento nel nostro ordinamento, perché il sistema di diritto internazionale privato che l'Italia si è data con la legge 218/1995 dispone una disciplina autonoma. In particolare, la legge regolatrice dell'ente è individuata in ragione dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione, segnatamente per quegli aspetti della vita della persona giuridica elencati al comma 2 dell'articolo 25, tra cui, alla lett. d), compare "la capacità". Ne consegue che, mentre gli effetti tipicamente fallimentari di una procedura concorsuale aperta all'estero sono regolamentati in Italia dai meccanismi di recepimento sopra esposti, la perdita della capacità processuale non può che esser valutata secondo la legge del luogo in cui si "è perfezionato il procedimento di costituzione" secondo l'espressione usata dall'articolo 25 legge 218/1995.Quindi, se pure una dichiarazione di fallimento pronunciata in Svizzera necessiterebbe - in assenza di accordi intergovernativi appositi - di un riconoscimento giurisdizionale per spiegare integralmente i suoi molteplici effetti nei nostro ordinamento, essa ha una rilevanza anche in Italia nella misura in cui incide su aspetti strutturali dell'ente stesso perché, limitatamente a tali aspetti, il nostro ordinamento si affida alla legge del luogo in cui l'ente si è costituito. (Francesco Dialti – Riproduzione riservata).

La dichiarazione di fallimento svizzera produce effetti soltanto in Svizzera; se tra questi, per l'ordinamento elvetico, fosse da includere la perdita della capacita d'agire (sub specie di capacità di stare in giudizio), questo specifico effetto non potrebbe non esser riconosciuto automaticamente in Italia per via dell'art. 25 comma 2 lett. d) legge 218/1995; e sarebbe l'eventuale difetto di capacità di stare in giudizio a determinare 1'interruzione.Da questo punto di vista, non pare dubitabile che la dichiarazione di fallimento, anche in Svizzera, comprometta la capacità d'agire dell'ente. Ne segue che si ritiene di poter constatare l'interruzione del processo in Italia, prescindendo dal riconoscimento degli effetti tipicamente dispiegati dall'apertura di una procedura concorsuale all'estero. (Francesco Dialti – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: