Corte di Cassazione - Rimessione alle SS. UU. della Cassazione di alcune questioni concernenti la possibilità che, in ipotesi di cessione d’azienda, il cessionario risponda dei debiti futuri del cedente.

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Data di riferimento: 
21/04/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 aprile 2016 n. 8090 – Pres. Nappi, Rel. Cristiano.

 

Cessione d’ azienda – Debito sopravvenuto della cedente – Società in amministrazione straordinaria -  Azione revocatoria intentata dal commissario giudiziale – Anteriorità rispetto alla cessione - Riconosciuta inefficacia di un pagamento effettuato dalla cedente –  Nuova passività aziendale – Art. 2560, secondo comma, c.c. -   Trasferibilità al cessionario dei debiti futuri – Problematica non risolta in modo uniforme da dottrina e giurisprudenza – Rimessione delle questioni conseguenti alle SS.UU.

 

La Prima sezione della Corte di Cassazione, dovendo decidere se la società cessionaria di un’azienda debba rispondere di un debito della cedente sopravvenuto, dopo la cessione, in conseguenza dell’esito favorevole  per  la massa di una azione revocatoria fallimentare, ex art. 67 L.F., intentata, prima della cessione, dal commissario giudiziale di una società in amministrazione straordinaria insolvente, relativamente ad un pagamento di forniture dalla stessa effettuato a favore della società cedente, ha ritenuto di dover rimettere alle Sezioni Unite le sotto indicate questioni non  concordemente risolte:

 

 1) se le passività aziendali si trasferiscano, ex art. 2560, secondo comma, c.c., in capo all’acquirente, quale obbligato in via principale, insieme con l’azienda (considerata quale universitas iuris, ossia  quale organizzazione unitaria inclusiva non dei soli beni materiali, ma di tutti i rapporti attivi e passivi ad essa pertinenti) o se, al contrario, la responsabilità del cessionario sia solo accessoria rispetto a quella del cedente che rimane obbligato principale;

 

2) se la cessione dell’azienda comporti, eventualmente, per il cessionario l’accollo anche dei debiti futuri di cui risultino i presupposti ed, in particolare, dei debiti che scaturiscono (come nello specifico) dalla sopravvenuta dichiarazione di inefficacia di pagamenti di crediti aziendali, effettuati dalla cedente prima della cessione, qualora risultanti dalla documentazione contabile al momento della cessione stessa;

 

3) se sia da ritenersi valido il parere della giurisprudenza prevalente che ritiene che solo nel caso di cessione di aziende bancarie si verifichi , ex art. 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in forza della sola cessione, il trasferimento delle passività al cessionario e non solo la mera aggiunta della responsabilità di quest’ultimo a quella del cedente, o se si debba, al contrario, ritenere che un analogo effetto traslativo debba aversi anche per le cessioni delle altre aziende commerciali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160422122048.PDF

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: