Corte di Cassazione – Esonero dall’assoggettamento a fallimento dell’imprenditore agricolo la cui attività è diretta alla commercializzazione di beni e servizi: onere della prova.

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Data di riferimento: 
08/08/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 agosto 2016 n. 16614 - Pres. Nappi, Rel. Di Virgilio.

 

Istanza di fallimento – Assoggettabilità – Presupposti oggettivi e soggettivi – Circostanze probanti od  esimenti - Onere della prova.

 

Fallimento – Attività agricola – Allegazione – Eccezione in senso lato – Giudice – Potere istruttorio – Ruolo di supplenza – Ammissibilità.

 

Attività connesse all’agricoltura -  Commercializzazionedi  beni e servizi – Procedure fallimentari – Assoggettabilità od esonero – Valutazione.

 

Per tesi generale, spetta alla parte che insta per il fallimento allegare e dimostrare la sussistenza di presupposti oggettivi e soggettivi (fatti costitutivi) idonei, in astratto, a dimostrare l’assoggettabilità a procedura concorsuale ex art. 2221 c.c. di un determinato soggetto: e cioè la sua qualità di imprenditore commerciale e l’incapacità a soddisfare i debiti, ammontanti alla misura minima di legge, con mezzi ordinari di pagamento; all’esito, resta invece a carico del debitore l’onere della prova di eventuali circostanze esimenti (fatti impeditivi), quali la carenza dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1 L.F., o l’esistenza di uno status, speciale, in particolare di  quello di imprenditore agricolo,  che lo sottragga al fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

L’allegazione della natura agricola di una attività imprenditoriale non integra un’eccezione in senso stretto, cosicché al giudice competono pur sempre poteri istruttori officiosi, con ruolo di supplenza, anche in grado di appello, giustificati da interessi di natura pubblicistica sottesi alla dichiarazione di fallimento (conf. Cass., Sez. I, nn. 2323/1997 e 24310/2011). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

L’esonero dall’assoggettamento alle procedure fallimentari che l’art. 2135, terzo comma, c.c. estende anche alle attività dirette alla conservazione e commercializzazione di beni o servizi “mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata”, si deve ritenere venga meno quando  risulti insussistente il collegamento funzionale di tali attività con la cura diretta di un qualche ciclo biologico, vegetale o animale, o quando, pur risultando astrattamente connesse con queste,  assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato  rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicultura, che costituiscono le attività tipicamente agricole la cui esenzione è storicamente giustificata dal rischio climatico ed ambientale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160811185244.PDF

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: