Corte di Cassazione (5054/17) – Amministrazione straordinaria ed esclusione dall’applicazione dell’art. 2560 c.c. all’azione revocatoria promossa successivamente al trasferimento dell’azienda.

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Data di riferimento: 
28/02/2017

Cassazione Sez. Un. Civili, 28 Febbraio 2017, n. 5054 -  Renato Rordorf, presidente – Renato Bernabai, relatore.

Amministrazione straordinaria - Conferimento o cessione di azienda – Applicazione art. 2560 c.c. per azione revocatoria promossa successivamente al trasferimento dell’azienda – Esclusione

Non può essere seguita la tesi interpretativa per cui la legittimazione passiva in tema di azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto pagamenti eseguiti in favore di un imprenditore che abbia poi conferito la propria azienda in una società - ma il problema si porrebbe negli stessi termini in caso di cessione - vada riconosciuta alla stessa società conferitaria (o cessionaria) dell'azienda: essendo sufficiente, ai fini dell'insorgere della responsabilità solidale prevista dalla norma, la conoscibilità, tramite i libri contabili obbligatori, del precedente rapporto contrattuale intrattenuto dal dante causa con un imprenditore, divenuto poi insolvente alla data del pagamento: pur se il concreto debito restitutorio maturi solo all'esito dell'accoglimento della domanda di revoca, in epoca successiva al trasferimento aziendale (Cass., sez. 1, 28 luglio 2010, n. 17668) e ciò in quanto verrebbe nell’ipotesi dilato a dismisura l'ambito di applicazione dell'art. 2560 c.c., comma 2, includendo nella previsione di solidarietà obbligazioni non ancora venute alla luce, sulla sola base di un documentato fatto genetico mediato: e dunque, un mero rischio di sopravvenienza passiva, anzichè un debito già maturato ed annotato nei libri contabili, come testualmente previsto dalla norma. Del resto la chiara dizione della rubrica (Debiti relativi all'azienda ceduta) e del testo dell'art. 2560 c.c., non consentono di ritenere inclusa nel trasferimento dell'azienda commerciale anche una situazione non già di debito, bensì di soggezione ad una successiva azione revocatoria promossa dal curatore del fallimento del solvens. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17012.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: