Corte di Cassazione (6622/17) – Dichiarazione di fallimento di una persona giuridica revocata in sede di reclamo per difetto di notifica. Rinnovazione dell’atto nullo e riesame dell’istanza.

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Data di riferimento: 
14/03/2017

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 14 marzo 2017 n. 6622 - Pres. Massimo Dogliotti, Rel. Maria Acierno.

Persona giuridica - Istanza di fallimento e decreto di fissazione d’udienza – Notificazione  presso la sede dell’ente – Esecuzione non possibile   -  Deposito degli atti presso la Casa comunale – Ammissibilità – Presupposti necessari.

Dichiarazione di fallimento – Reclamo – Revoca del fallimento – Rinnovazione possibile degli atti nulli – Riesame.

La notifica da eseguirsi ex art. 15 L.F.  nei confronti di una persona giuridica del ricorso per la dichiarazione di fallimento,   laddove venga effettuata  mediante deposito presso la Casa comunale può essere considerata valida,  alla luce di quanto previsto dall’art. 145, primo ed ultimo comma, c.p.c., solo se non possa essere eseguita presso la sede dell’ente con consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di  ricevere le notificazioni  o, in via degradata, all’addetto della sede, o al portiere dello stabile, e solo se la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente (alternativamente, ex art 140 c.p.c., se il recapito della stessa è noto ma sul luogo non si rinvengono persone a cui consegnare il plico, o ex art. 143 c.p.c. nel caso di sua irreperibilità) e non già all’ente in forma impersonale [cfr. in questa rivista Corte di Cassazione n. 18762 del 13/09/2011 https://www.unijuris.it/node/1521]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In ogni ipotesi di revoca del fallimento che non precluda la rinnovazione della dichiarazione medesima, il giudice del reclamo, ai sensi dell’art. 354 c.p.c. deve rimettere la causa al primo giudice che, rinnovati gli atti nulli, provvede nuovamente al riguardo [nello specifico la Corte di Cassazione, accertata l’avvenuta violazione del principio del contradditorio in ragione dell’omessa valida notificazione della istanza di fallimento al debitore,  ha cassato la decisione della Corte d’Appello che aveva respinto il reclamo ex art. 18 l.F. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e rimesso la causa al Tribunale in diversa composizione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16978.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: