Corte di Cassazione – Udienza prefallimentare:avviso - Notifica a mezzo posta e assenza di persone abilitate alla ricezione.

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Data di riferimento: 
13/09/2011

Reclamo art. 18

Cassazione civile, Sez. VI, 13 settembre 2011 n. 18762 - Dott. Plenteda Presidente - Dott. Zanichelli Relatore

Notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza prefallimentare - Servizio Postale - Legale rappresentante - Dati identificativi conosciuti - Persone abilitate alla ricezione - Deposito presso l'ufficio postale - Mancata convocazione - Tutela del contraddittorio - Nullità della sentenza di fallimento

È valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purché mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell'atto e dei conseguenti avvisi presso l'ufficio postale; l'art. 145 c.p.c., infatti, non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli art. 140 e 143 c.p.c., e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8 l. 20 novembre 1982 n. 890, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale, che aveva ritenuto nulla la notificazione dell'avviso dell'udienza della fase prefallimentare effettuata alla società debitrice a mezzo dell'ufficiale postale, il quale, non avendo trovato alcuna persona idonea a ricevere il plico presso la sede della società, aveva provveduto al suo deposito presso l'ufficio postale ed all'avviso relativo con lettera raccomandata). (Massima ufficiale)

Reclamo ex art. 18 l.f. - Nullità della notificazione dell'avviso di convocazione - Revoca sentenza di fallimento - Natura inquisitoria dell'istruttoria prefallimentare - Atti consequenziali

Proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in caso di sua fondatezza, l'art. 18 l.f. impone la revoca della sentenza dichiarativa del fallimento con conseguente cessazione della procedura, senza che siano previste o la rinnovazione degli atti nulli o la regressione al primo giudice. (Anna Serafini - riproduzione riservata)

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]