Tribunale di Busto Arsizio – In pendenza di un procedimento di liquidazione giudiziale da chiunque avviato risulta inammissibile l'apertura della composizione negoziata della crisi.

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Data di riferimento: 
16/08/2023

Tribunale Civile di Busto Arsizio, Sez. II civ., 16 agosto 2023 (data della pronuncia) – Pres. Elisa Tosi, Rel. Maria Elena Ballarini, Giud. Milton D'Ambra.

Accesso alla composizione negoziata – Inammissibilità in pendenza di un procedimento di liquidazione giudiziale – Irrilevanza del soggetto che l'abbia avviato - Applicabilità  dell'art. 25 quinques C.C.I. - Tenore letterale chiaro di quella disposizione – Inammissibilità di una diversa interpretazione - Fondamento.

Apertura della composizione negoziata – Successiva domanda di liquidazione giudiziale -  Comunicazione dell'esperto ex art . 17, ottavo comma, C.C.I. - Archiviazione dell'istanza -  Domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza – Proponibilità entro 60 giorni dal rilascio della relazione dell'esperto.

Il tenore letterale dell'art. 25 quinquies C.C.I., prima parte, che prevede che l'istanza di cui all'articolo 17 C.C.I., di accesso alla composizione negoziata, “non puo' essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e 74, deve indurre a ritenere, nonostante il contrario avviso di parte della giurisprudenza, che l’accesso alla composizione negoziata sia inibito in pendenza del procedimento di liquidazione giudiziale che risulti incardinato non solo dallo stesso debitore, ma anche da un creditore. Il generale richiamo all’art. 40 C.C.I., senza ulteriori specificazioni, impone infatti di riferire quella condizione ostativa tanto alla domanda proposta dal debitore ai sensi del comma 2, quanto a quella formulata, ai sensi del comma 6, dal creditore, dal Pubblico Ministero o da coloro che hanno funzioni di controllo e vigilanza sull’impresa, ciò dal momento che, ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, il chiaro disposto dell'art. 25 quinques non può essere superato da quanto previsto dalle altre norme che disciplinano nel Codice della Crisi la composizione negoziata, in particolare dagli artt. 17, terzo comma, lettera d) e 54 C.C.I. che rivestono un diverso scopo, né avuto riguardo all'effettiva volontà del legislatore non potendosi una scelta difforme desumersi dall'introduzione ad opera dell'art. 12, comma secondo, D. Lgs. 83/2022 dei commi nove (avente ad oggetto il termine, per la presentazione di una domanda di liquidazione giudiziale in pendenza di un procedimento di accesso ad uno strumento di risoluzione della crisi e dell'insolvenza) e dieci, primo periodo, dell'art. 40 (termine fissato in corrispondenza della prima udienza, nella situazione inversa da ritenersi pertanto in tal caso ammissibile) e dal disposto dell'art. 44, primo comma, lettera a), C.C.I. (termine per la presentazione della proposta e del piano di concordato e della domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti e possibile proroga in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale) avendo tali norme solo lo scopo di introdurre un termine decadenziale più stringente per la presentazione di domande di composizione della crisi e dell'insolvenza in pendenza di quella di liquidazione giudiziale allo scopo di evitare condotte elusive e dilatorie da parte del debitore nei cui confronti risulti avviata quella procedura e lo scopo di garantire il rispetto dei principi di tempestività, celerità ed efficacia nella risoluzione della crisi, che impongono all'imprenditore di attivarsi velocemente quando si manifestano i primi segnali di tale situazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nell'ipotesi contraria, ovverosia il caso in cui, dopo l'apertura della composizione negoziata, l'imprenditore sia attinto da una domanda di apertura della liquidazione giudiziale, il legislatore ha previsto (cfr. art. 40, decimo comma, ultimo periodo, C.C.I.) che la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza possa, a differenza di quanto previsto dal primo periodo di detto comma cui si è fatto sopra riferimento, essere proposta non necessariamente entro la prima udienza medio tempore fissata nel procedimento di apertura, ma, all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esperto di cui all'art. 17, ottavo comma, C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it/uploads/admin_editor/Tribunale-di-Busto-Arsizio-16-agosto-2023-1.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza