Tribunale di Udine – Revocatoria di rimesse in conto corrente, data contabile, ammissione al passivo.

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Data di riferimento: 
22/12/2017

Tribunale di Udine, 22 dicembre 2017 – Giudice dott.ssa Annamaria Antonini Drigani

Fallimento – Revocatoria – Rimesse bancarie – Art. 70 l.f. – Saldo finale – Ammissione al passivo.

Fallimento – Revocatoria – Rimesse bancarie – Art. 70 l.f. – C.d. massimo scoperto – Data contabile.

Fallimento – Conto corrente – Compensazione – 1853 c.c. – Volontaria.

Considerato che l’art. 70 l.f. circoscrive la revocabilità al differenziale tra massimo scoperto e saldo finale alla data finale del fallimento, nel calcolo di quest’ultimo dato deve tenersi conto dell’importo ammesso al passivo a favore della banca, sia quale saldo negativo di conto corrente, sia quale importo degli effetti insoluti del conto anticipi, anche se non contemplati nell’ultimo estratto conto. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

Nella determinazione del c.d. “massimo scoperto” di cui all’art. 70 l.f. occorre tenere in considerazione la data contabile e non il saldo per valuta. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

Nell’ambito fallimentare, la compensazione ex art. 1853 l.f. si verifica soltanto allorchè riguardi conti o rapporti chiusi; al contempo, l’eventuale compensazione volontaria contemplata nel contrato di conto corrente non può essere fatta valere nei confronti della curatela fallimentare, che è terza rispetto alle parti.  (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Provvedimento segnalato dall’avv. Francesco Mineo

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: