Corte di Cassazione (1182/2018) – Prededucibilità del credito dell’avvocato che abbia svolto attività di assistenza e consulenza funzionale all’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

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Data di riferimento: 
18/01/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 gennaio 2018 n. 1182 – Pres. Antonio Didone, Rel. Francesco Terrusi.

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Procedura da considerarsi concorsuale -  Credito dell’avvocato – Attività funzionale all’omologazione – Prededucibilità.

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Avvocato - Attività funzionale all’omologazione – Svolgimento – Prededucibilità del credito – Successivo fallimento – Irrilevanza.

Deve potersi far rientrare tra le procedure concorsuali anche l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis L.F., stante che la disciplina alla quale è stato nel tempo assoggettato dal legislatore presuppone che siano realizzate, nel pur rilevante spazio di autonomia accordato alle parti, forme di controllo e di pubblicità ed effetti protettivi coerenti con le caratteristiche di dette procedure e stante l’affinità col concordato preventivo, quale istituto alternativo al fallimento. Ne consegue l’applicabilità anche agli accordi di ristrutturazione  della disciplina di cui all’art. 111, secondo comma, L.F. in tema di prededucibilità dei crediti [nello specifico, quello dell’avvocato che aveva svolto attività di assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale funzionale all’omologazione  di un tal genere di accordo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Avvenuta l’omologazione, anche nel caso di accordo di ristrutturazione dei debiti, non risulta necessario, al fine del riconoscimento della prededucibilità del credito dall’avvocato che abbia svolto attività di assistenza e consulenza nel corso della procedura, né verificare la definitiva “tenuta” delle prestazione svolta, né l’utilità, o meno, della stessa per la massima dei creditori. Ciò sta a  significare che non può escludersi la “funzionalità” della prestazione per il semplice fatto che all’omologazione dell’accordo sia seguito il fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ..%201182.2018_0.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: