Tribunale di Mantova – Distribuzione del ricavato nella procedura esecutiva intrapresa o proseguita dal creditore fondiario: spese prededucibili della procedura fallimentare e privilegio ex art.2770 c.c.

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Data di riferimento: 
20/03/2018

Tribunale di Mantova, 26 Febbraio 2018. Est. Laura De Simone.

Distribuzione del ricavato nell’esecuzione forzata immobiliare intrapresa o proseguita dal creditore fondiario in ipotesi di fallimento del debitore – Spese prededucibili della procedura fallimentare intervenuta ai sensi dell’art. 41 TUB – Privilegio ex art.2770 c.c. – Esclusione

Esecuzione forzata immobiliare iniziata o proseguita dal creditore fondiario in ipotesi di fallimento del debitore – Distribuzione delle somme operata in sede esecutiva – Provvisorietà

Nell’ipotesi in cui una procedura esecutiva iniziata dal creditore fondiario prima della dichiarazione di fallimento prosegua poi su iniziativa del medesimo creditore fondiario e la curatela intervenga nell’esecuzione, l’eventuale indicazione nel progetto di distribuzione tra le spese di giustizia ex art.2770 c.c. dell’importo, comprensivo di Cassa Avvocati e Iva, inerente il compenso del curatore, e di altri importi quali il compenso del difensore del fallimento e la quota del 5% delle spese generali senza che in realtà nessuna spesa risulti sostenuta dalla curatela nell’ambito della procedura esecutiva, detti importi, pur prededucibili in sede concorsuale, non lo sono in sede esecutiva in quanto non strettamente pertinenti all’esecuzione forzata di cui si tratta. In sede esecutiva infatti sono collocabili in privilegio soltanto le spese di giustizia strumentali all'espropriazione forzata immobiliare e rientrano in questa previsione tutte e solo le spese sostenute funzionali alla liquidazione dei beni oggetto della procedura per cui l’assegnazione al fondiario delle somme sconta unicamente l’anteposizione dei crediti per atti conservativi o di espropriazione di cui all’art.2770 c.c. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).[Nella fattispecie il ricavato dalla vendita non consentiva di soddisfare integralmente neppure il creditore fondiario].

Nell’ipotesi in cui una procedura esecutiva iniziata dal creditore fondiario prima della dichiarazione di fallimento prosegua poi su iniziativa del medesimo creditore fondiario e la curatela intervenga nell’esecuzione, va rilevato che la normativa speciale del TUB comunque non deroga alla disciplina in materia d'accertamento del passivo, per cui l'assegnazione della somma disposta nell'ambito della procedura individuale ha necessariamente carattere provvisorio ed è in sede fallimentare che si procederà a determinare definitivamente la massa attiva - comprensiva, ovviamente, del ricavato della vendita effettuata in sede esecutiva, attribuita provvisoriamente all'istituto di credito fondiario- e la massa passiva, con le varie graduazioni, per cui si potrà tener conto, a mente dell’art.111 l.f., di tutti i crediti prededucibili della procedura concorsuale, comprese anche le spese sostenute dalla curatela per intervenire nell’esecuzione forzata. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19144.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: