Tribunale di Udine – Liquidazione coatta amministrativa, stato passivo: credito ipotecario fondiario, superamento del limite dell’80%, ammissibilità.

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Data di riferimento: 
14/02/2018

Tribunale di Udine, 14 febbraio 2018 – Pres. Dott. Venier, rel. Dott.ssa Barzazi

Liquidazione coatta amministrativa – Stato passivo – Credito fondiario – Ipoteca – Art. 38 TUB – Delib. CICR 22.4.1995 – Superamento limite 80 % – Ammissione.

Il credito fondiario ipotecario dev’essere ammesso al passivo con tale qualifica quand’anche sia stato superato il limite di finanziabilità dell’80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, non potendo tale superamento costituire causa di nullità del contratto di mutuo fondiario. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

Provvedimento segnalato dall’avv. Mario Pagnutti

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: