Corte di Cassazione (12010/2018) - Iniziativa del P. M. per la dichiarazione di fallimento ex art. 7 n.2 L.F. a seguito di segnalazione del giudice civile o in ragione della sua partecipazione a procedura di concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
16/05/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 maggio 2018 n. 12010 – Pres.  Antonio Didone,  Rel. Eduardo Campese. 

Avvio procedura di fallimento su iniziativa dei creditori – Stato di insolvenza del debitore -  Riscontro da parte del giudice - Segnalzione  al P.M. - Ritiro dell'istanza di fallimento da parte dei creditori –  Tribunale - Dichiarazione di improcedibilità  -  P.M. - Valutazione - Iniziativa ex art. 7 n. 2 L.F. - Procedura di concordato preventivo – Partecipazione del P.M. - Mancata omologazione – Richiesta diretta di fallimento pur in assenza di segnalazione – Ammissibilità.

Concordato preventivo – Tribunale - Dichiarazioni di inammissibilità o di improcedibilità della procedura – Dichiarazione di fallimento su richiesta del P.M. - Possibile pronuncia – Contestualità o meno.

La formulazione dell'art.7 n. 2 L.F. che, senza porre limiti, ricollega l'iniziativa del P.M. volta alla dichiarazione di fallimento del debitore, alla segnalzione  fatta dal giudice che abbia rilevato l'insolvenza "nel corso di un procedimeno civile", impone di ricomprendervi anche la segnalazione effettuata nell'ambito di una procedura prefallimentare. Sicché, anche quando il procedimento finalizzato alla dichiarazione di fallimento non si concluda  con una decisione di merito  [come nello specifico, stante il ritiro da parte dei creditori del ricorso già presentato dagli stessi ex art. 6 L.F.], il tribunale fallimentare può disporre, ai sensi dell'art. 7, la trasmissione degli atti al P.M. affinché valuti se  instare, a sua volta, per la dichiarazione di fallimento.

Ciò non esclude  il potere del P. M. di richiedere direttamente il fallimento, anche a prescindere dalla segnalazione del giudice civile,  laddove partecipi, a seguito della comunicazione che gli viene fatta ai sensi dell'art. 161, quinto comma, L.F., ad una procedura di concordato preventivo  che non attinga il suo esito fisiologico con l'omolgazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Le dichiarazioni di inammissibilità o di improcedibilità di un concordato preventivo e quella di fallimento su richiesta del P.M. sono suscettibili di essere pronunciate con la medesima decisione, ma nulla osta, in presenza dei presupposti di cui all'art. 7 n. 2 L.F., ad una eventuale loro non contestualità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)                            

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, SS. UU., 18 aprile 2013 n. 9409 https://www.unijuris.it/node/1858 e, Sezione I civ., 13 aprile 2017 n. 9574 https://www.unijuris.it/node/3407]

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2012010.2018%20prima%20parte_0.pdf

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.12010.2018%202%20parte.pdf  

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: