Corte di Cassazione (16443/2018) – Società in amministrazione strordinaria: competenza del giudice del lavoro a decidere di una domanda risarcitoria che sia consequenziale a quella di accertamento dell'illecito licenziamento di un lavoratore.

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Data di riferimento: 
21/06/2018

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 21 giugno 2018 n. 16443 – Pres. Adriano Piergiovanni Patti, Rel. Matilde Lorito.

Amministrazione straordinaria – Lavoratore  - Illecito licenziamento – Domanda di accertamento e di reintegro nel posto di lavoro – Consequenziale domanda di risarcimento – Giudice del lavoro – Competenza a decidere anche della misura  indennitaria spettante.

Qualora risulti l’interesse del lavoratore all’accertamento del diritto di credito risarcitorio in via non meramente strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura di amministrazione straordinaria, bensì effettivo alla tutela della propria posizione all’interno dell’impresa, spetta al giudice del lavoro la cognizione delle domande di impugnazione del licenziamento, di reintegrazione nel posto di lavoro e di accertamento, nel vigore del testo dell’art. 18 I. 300/1970 come novellato dall’art. 1, co. 42, L. 92/2012, della misura dell’indennità risarcitoria dovutagli (Principio di diritto) [nello specifico, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione della  Corte d'Appello che aveva dichiarato l'improseguità  delle domande proposte dal dipendente di una società, dichiarata insolvente a seguito della sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, volte all'impugnazione del licenziamento disciplinare che gli era stato intimato ed al riconoscimento dei conseguenti diritti reintegratori e risarcitori; ciò in quanto quelle decisioni risultavano, ad avviso della Corte di Cassazione, di competenza del giudice del lavoro, giudice del rapporto, e non del giudice fallimentare, giudice del concorso, non potendosi considerare, come sostenuto dalla Corte territoriale, l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento come meramente propedeutico e strumentale alla domanda di pagamento delle indennità e dei danni reclamati, e dovendosi, viceversa, alla luce in particolare delle modifiche introdotte dalla Legge Fornero, che ha novellato il testo dell' art. 18 della L. 300/1970, la sanzione applicabile (reintegratoria e risarcitoria, ovvero solo risarcitaria) commisurarsi in modo diverso ("piena" o "forte", ovvero "attenuata" o "debole") a seconda delle caratteristiche dello specifico rapporto di lavoro, ovvero a seconda della gravità della violazione, formale o procedurale, commessa dal datore di lavoro, dati questi che solo il giudice del rapporto poteva apprezzare]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2016443.2018.pdf 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: