Corte d'Appello di Milano – Reclamo contro la dichiarazione di fallimento pronunciata a seguito del decreto di inammissibilità di un concordato o di revoca dell'ammissione a tale procedura: presupposti di accoglibilità.

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Data di riferimento: 
12/07/2017

Corte d'Appello di Milano, Sez.IV civ., 12 luglio 2017 – Pres. Rel. Marisa G. Nardo – Cons. Rossano Taraborrelli e Alessandro Bondì.

Concordato preventivo – Ammissione -  Procedimento di revoca – Creditore -   Istanza di fallimento    - Debitore – Eccezione di incompetenza territoriale del tribunale – Necessaria proposizione da subito  – Sede di reclamo – Decadenza.

Proposta di concordato preventivo – Tribunale – Decreto di inammissibilità – Istanza di creditore o richiesta del P. M - Sentenza di fallimento – Reclamo ex art. 18 L.F. - Censure relative al solo decreto – Ipotesi plausibile.

Proposta di concordato preventivo – Tribunale – Decreto di inammissibilità – Reclamo – Accoglibilità – Contestazione di tutte le ragioni  di tale decisione – Necessità.

Poiché ai sensi del secondo comma dell'art. 173 L.F. è previsto che il procedimento per la revoca all'ammissione al concordato preventivo possa sfociare anche nella dichiarazione di fallimento, non c'è dubbio che nel corso dell'udienza a tal fine fissata si debba, qualora vi sia un'apposita istanza seppure proposta solo in quella sede, trattare anche dei presupposti per la dichiarazione di fallimento ed il debitore debba proporre da subito tutte le eccezioni, compresa quelle attinenti la competenza, utili a contrastarla per le quali non vige il principio devolutivo in sede di eventuale reclamo. Il procedimento ex art. 173 L.F. si svolge infatti nelle forme di cui all'art. 15 L.F. e, pertanto, con l'applicabilità di tutte le garanzie di contraddittorio e di difesa ivi contemplate, onde è in tale sede che il debitore deve svolgere le sue difese, in particolare quella relativa all'incompetenza territoriale del tribunale chiamato a decidere. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il reclamo proposto avanti alla  corte d'appello contro la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 L.F., che sia stata pronunciata dal tribunale, su istanza di un creditore o su richiesta del P. M., a seguito del decreto di inammissibilità della proposta concordataria, può riguardare anche soltanto le censure contro tale decreto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La mancata contestazione, in sede di reclamo ex art. 18 o 183 L.F., della fondatezza di tutte le ragioni di inammissibilità di una proposta di concordato preventivo evidenziate dal tribunale, comporta che i parziali motivi sollevati risultino irrilevanti, in quanto l'eventuale accoglimento degli stessi non inciderebbe sulla correttezza del decreto di inammissibilità del concordato, essendo comunque sufficienti, a questo fine, i rilievi del tribunale non contestati dal reclamante. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19284.pdf 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: