Tribunale di Padova – Concordato preventivo: l'attività del professionista, che ha assistito il debitore in sede di ammissione alla procedura, deve, perché gli sia riconosciuto il diritto a compenso, risultare rispettosa delle norme ed idonea a raggiunger

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Data di riferimento: 
01/06/2018

Tribunale di Padova, Sez. I civ., 01 giugno 2018 – Pres. Rel. Maria Antonia Maiolino, giud. Caterina Zambotto e Micol Sabino.

Concordato preventivo con cessione dei beni  - Domanda di ammissione -  Combinato disposto degli artt. 163 bis e 182 L.F. - Cause di prelazione e principio di competitività - Necessario rispetto.

Fallimento – Stato passivo – Domanda di insinuazione – Credito del professionista –  Precedente fase concordataria - Attività svolta in modo inidoneo – Comportamento non diligente - Mancato raggiungimento del risultato – Non diritto a compenso.

Si deve ritenere che  violi alcuni inderogabili principi giuridici in materia di concordato preventivo, in particolare con cessione dei beni, quali il rispetto delle cause di prelazione ed il rispetto del principio di competitività nell’attività liquidatoria, come introdotto in detta materia dal combinato disposto dell’art. 163 bis e del novellato art. 182 L.F., formulare una proposta di concordato che preveda 1) il pagamento dei debiti chirografari senza che sia stato integralmente adempiuto il debito privilegiato e senza che intervenga nuova finanza, 2) il pagamento dei debiti personali dei soci e non dei debiti della società con il ricavato della vendita dei beni dei soci stessi, 3) la vendita del compendio aziendale senza un pieno rispetto dei principi di competitività nell’attività liquidatoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non può condividersi la difesa cui si è affidato in sede di opposizione ex art. 98 L.F.. il professionista, che, dopo aver assistito il debitore, poi fallito, nella precedente fase di concordato preventivo, in sede di domanda di insinuazione allo stato passivo si è visto negare dal G.D., sulla base di quanto affermato dal curatore,  in ragione del fatto che lo stesso professionista era risultato inadempiente non avendo svolto il compito affidatogli con la diligenza fissata dall'art. 1176, secondo comma, c.c., sia il diritto alla prededuzione ex art. 111, secondo comma, L.F., sia  l'ammissione in privilegio ex art. 2752 bis n. 2 c.c. del suo credito, quale compenso spettantigli per l'attività  svolta in sede di presentazione della domanda  di ammissione a quella precedura, ha, in sede di impugnazione di quella decisione, affermato che l'obbligazione del professionista risulta essere di mezzi e non di risultato, onde risulta indifferente al risultato che alla prestazione consegue, dovendosi pertanto ritenere la sua prestazione adempiuta per i solo fatto che l'attività sia stata da lui svolta e nonostante non sia risultata idonea a consentire al debitore di accedere alla procedura concordataria. E infatti vero che l’obbligazione di mezzi può dirsi adempiuta anche se non venga conseguito il risultato, ma l’attività resa deve, ad avviso del Tribunale, per dare diritto a compenso, essere comunque idonea a raggiungere quel risultato. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/fallimentare/20696 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: