Corte di Cassazione (13850/2019) – Presupposto di fallibilità delle vittime di richieste estorsive e dell'usura – Istanza di fallimento proposta dai creditori estranei dopo l'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

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Data di riferimento: 
22/05/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 maggio 2019, n. 13850 – Gidice Paola Vella.

Istanza per la dichiarazione di fallimento -  Crediti nascenti da reato - Vittime di richieste estorsive e dell’usura – Sospensione  del procedimento nei loro confronti – Sussistenza di crediti anche di altro tipo – Fallibilità.

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Omologazione – Creditori estranei – Domanda di fallimento – Proposizione - Ammissibilità.

Il procedimento per la dichiarazione di fallimento, avendo natura cognitiva, non è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi prevista dalla L. n. 44 del 1999, art. 20, comma 4, in favore delle vittime di richieste estorsive e dell’usura, anche perché lo stato di insolvenza, ex art. 5 L.F., va accertato tenendo conto della situazione di tutti i debiti, stante l’inesigibilità solo di quelli concretamente afferenti il reato denunziato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Dal momento che l'art. 182 bis L.F., fatte salve le dilazioni previste dal primo comma, lettere a) e b)  e fatte salve le possibilità di deroga al disposto degli artt. 1372 e 1411 c.c. contemplate dall'art. 182 septies nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari (deroghe ora trasfuse nei più ampi "Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa" di cui all'art. 61 del  Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza), fa perno proprio sul presupposto della  idoneità degli accordi di ristrutturazione dei debiti  ad  assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei, si deve ritenere che nulla osti  a che quegli stessi creditori possano, una volta che quegli accordi siano stati omologati,  presentare una domanda di fallimento del loro debitore che venga considerata proponibile;ciò, in funzione del rispetto della generica garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. e della par condicio creditorum di cui all'art. 2741 c.c., perchè  i loro diritti non risultino compressi rispetto a quelli dei creditori aderenti agli accordi; e ciò, altresì, per analogia a quanto previsto a favore dei creditori che non risultano vincolati dagli effetti obbligatori, ex art. 184 L.F., di un concordato preventivo omologato] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/21816

[con riferimento alla prima massima cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 18 maggio 2016, n. 10172 https://www.unijuris.it/node/3887; 20 gennaio 2017, n. 1582  https://www.unijuris.it/node/3728  e  Sez. VI – Sottosez. 1, 14 novembre 2018, n. 29245 https://www.unijuris.it/node/4460 ];

 

[con riferimento alla seconda massima, si precisa che la Corte, per avvalorare la consolidata riconosciuta affinità tra accordi di ristrutturazione e concordato preventivo, quali procedure alternative al fallimento, e la possibile applicabilità agli stessi, entro certi limiti, dei medesimi principi generali, ha sottolineato che il Codice della crisi e dell'insolvenza, di futura applicazione, ha disciplinato quegli istituti nel medesimo titolo IV tra gli "Strumenti di regolazione della crisi", condividendone le condizioni di accesso (art. 40 e ss.) e connotandoli da una significativa comunanza di presupposti  soggettivi e oggettivi. Si è inoltre, in particolare, richiamata anche all'art. 21 sulla conclusione del procedimento di composizione assistita della crisi e all'art. 44, comma 4, sulla possibile nomina di un commissario giudiziale].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: