Corte di Cassazione (11917/2018) – Solo il credito della persona fisica, coltovatore diretto, e non anche quella società semplice, seppur composta da soggetti di quel tipo, è assistito dal privilegio ex art. 2751 bis, n. 4, c.c.

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Data di riferimento: 
16/05/2018

Corte di Cassazione, Sez. VI – Prima Civile, 16 maggio 2018, n. 11917 – Pres. Pietro Campanile, Rel. Massimo Ferro.

Fallimento – Società semplice agricola – Credito - Insinuazione al passivo – Riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 4, c.c. - Esclusione - Ragione.

L'insinuazione al passivo del credito della società semplice agricola non è assistita dal privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 4, c.c. che, attesa la natura eccezionale della disciplina dei privilegi, può essere riconosciuto nel solo caso di crediti vantati da persona fisica e in particolare dal coltivatore diretto, la cui qualifica si desume dagli artt. 1647 e 2083 c.c. ed il cui elemento caratterizzante si rinviene nella coltivazione del fondo da parte del titolare, con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22217.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: