T. Lodi- Int. fin.- Sanzioni Consob agli intermediari, giudizio di regresso e riesame del merito.

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Data di riferimento: 
24/11/2009

Tribunale di Lodi, 24 novembre 2009 - Est. Crivelli.

Consob - Intermediari finanziari - Attività di vigilanza - Sanzioni amministrative - Azione di regresso nei confronti degli autori - Riesame dei presupposti per l'applicazione della sanzione - Esclusione.

Consob - Intermediari finanziari - Attività di vigilanza - Sanzioni amministrative - Azione di regresso nei confronti degli autori - Presupposti - Definitività della sanzione - Irrilevanza.

Nell'ambito del giudizio di regresso promosso nei confronti degli autori della violazioni ai sensi dell'art. 195, comma 9, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), non è consentito il riesame nel merito dei comportamenti posti in essere dagli autori medesimi e che costituiscono il presupposto per l'irrogazione delle sanzioni. (fb) (riproduzione riservata)

Il presupposto per l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti degli autori della violazioni ai sensi dell'art. 195, comma 9, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) è costituito dal fatto che la società solidalmente responsabile abbia pagato la relativa sanzione, non avendo rilevanza il passaggio in giudicato o comunque la stabilità del provvedimento che la commina. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti previa autorizzazione dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]