Corte di Cassazione (11354/2020) – Revoca da parte della Corte d’Appello dell'omologazione del concordato e legittima proposizione di doglianze in sede di reclamo ex art 18 L.F. avverso la conseguente la sentenza di fallimento.

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Data di riferimento: 
12/06/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 giugno 2020, n. 11354 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Roberto Amatore.

Concordato preventivo – Omologazione - Corte d'Appello – Decreto di revoca – Impugnazione ex art. 111, comma 7, Cost. – Mancata proposizione – Conseguente sentenza di fallimento – Debitore - Giudizio di impugnazione ex art. 18 L.F. – Mancata ammissione alla procedura minore – Doglianze in merito – Legittima proposizione - Fondamento.

Nel caso di mancata proposizione di autonoma impugnazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., avverso il decreto della Corte d'Appello di revoca dell'omologazione del concordato preventivo, il debitore può legittimamente proporre le proprie doglianze in merito nel giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento successivamente pronunciata dal tribunale, a seguito della rimessione degli atti da parte della corte d'appello ai sensi dell'art. 22, comma 4, l.fall., in quanto il rapporto tra i due procedimenti si atteggia come di conseguenzialità (eventuale del fallimento) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento) (Massima ufficiale) [al riguardo la Corte, richiamandosi alle decisioni sotto indicate, ha precisato che se il decreto del tribunale di rigetto della domanda di omolgazione del concordato preventivo non venga né impugnato autonomamente ex art. 183 L.F., né censurato, come poteva essere fatto, con il reclamo ex art. 18 L.F. avverso la contestuale sentenza di fallimento eventualmente pronunciata dallo stesso tribunale ai sensi dell’art. 180, settimo comma,  L.F., la decisione di non omologabilità del concordato diviene definitiva, onde il giudizio di impugnazione ex art. 18 L.F che venga comunque proposto può vertere esclusivamente sui presupposti della dichiarazione fallimento; se, viceversa, il decreto di rigetto, in primo o in secondo grado, della domanda di omologazione del concordato venga impugnato, mediante rispettivamente reclamo ex art. 183 L.F. o mediante ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., e le relative censure vengano parimenti riproposte nel giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento il separato giudizio di omologazione del concordato diviene improcedibile]

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23828.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez.  Un., 28 dicembre 2016 n. 27073  https://www.unijuris.it/node/3132; Cassazione civile, sez. un., 10 aprile 2017, n. 9146 https://www.unijuris.it/node/3357 ; Cassazione Civile, sez. I, 23 giugno 2011 n. 13817 https://www.unijuris.it/node/1188 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 2 0 novembre 2019, n. 30202 https://www.unijuris.it/node/4979]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: