Corte di Cassazione (1049/2021) – Esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo che svolga un'attività di commercializzazione di prodotti: onere dalla prova che i prodotti sono ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.

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Data di riferimento: 
21/01/2021

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 21 gennaio 2021, n. 1049 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Alberto Pazzi.

Imprenditore agricolo -  Attività di commercializzazione di prodotti agricoli – Esenzione da fallimento – Prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo  - Condizione necessaria - Onere della prova.

L'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento postula la prova - da parte di chi la invoca in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c. e del principio di vicinanza della prova - della sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell'ambito di cui all'art. 2135, comma 3, c.c., dovendosi segnatamente dimostrare che essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24967.pdf  

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 08 Agosto 2016, n. 16614https://www.unijuris.it/node/3386].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: