T. Torino- Int. fin.- Promotore finanziario cancellato dall’albo e responsabilità della SIM.

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Data di riferimento: 
18/03/2008

Tribunale di Torino, 18 marzo 2008 - Pres. Maurizia Giusta - Est. Stefania Tassone.
Segnalazione dell'Avv. Andrea Arreghini

Promotore finanziario - Responsabilità della S.I.M. - Sussistenza del mandato - Necessità.

Poiché la responsabilità cd. oggettiva della società di intermediazione mobiliare per il fatto illecito del promotore è configurabile solo ove il soggetto che ha cagionato il danno a terzi sia, al momento del verificarsi dell'evento dannoso, promotore della società o comunque legato ad essa, tale responsabilità non è configurabile qualora il medesimo sia stato cancellato dall'albo dei promotori finanziari e non risulti che egli abbia agito su richiesta e per conto della società. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
Concetti di Intermediazione finanziaria: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]