Corte di Cassazione (16958/2021) – Nell'alveo dei pagamenti inefficaci ex art. 44 L. Fall. rientrano anche i pagamenti relativi a debiti di imposta o contributivi operati dal fallito in favore dell'erario dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.

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Data di riferimento: 
16/06/2021

 

Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 16 giugno 2021, n. 16958  – Pres. Biagio Virgilio, Rel. Salvo Leuzzi.

Fallimento – Debiti tributari – Ritenute d'acconto operate sulle   dei lavoratori – Pagamento eseguito all'erario – Operazione effettuata dal fallito a dichiarazione di fallimento avvenuta – Inefficacia ex art. 44 L.F. - Somme rientranti nel patrimonio spossessato.

Fallimento –  Crediti tributari ante dichiarazione – Avvisi di accertamento e cartelle esattoriali – Necessaria notifica anche al fallito –Conservazione della qualità di soggetto passivo – Inerzia del curatore – Legittimazione del fallito a invocare tutela.

Nell'alveo dei pagamenti inefficaci ex art. 44 L.F. si deve ritenere rientri, ad onta del riferimento testuale e  a prescindere dal pregiudizio arrecato ai creditori e dalla finalità cui tale norma assolva,  ogni atto estintivo di un debito riferibile al soggetto fallito o comunque capace di incidere sulla consistenza patrimoniale del patrimonio oggetto di spossessamento ai sensi dell'art. 42 L.F., rimanendo esclusi  i soli atti e i pagamenti relativi a situazioni e rapporti estranei al fallimento o relativi a beni esclusi dallo spossessamento ai sensi dell'art. 46 L.F.. In questa cornice, pure il pagamento dei debiti tributari da parte del fallito dopo la dichiarazione di fallimento, è da ritenersi ricadente nel recinto dell'inefficacia, secondo l'impostazione generale, pur quando effettuato a seguito di riscossione coattiva, constando l'obbligo dell'erario di restituire la somma incamerata e/o di insinuare al passivo il corrispondente credito.Lo schema non muta neppure nell'ipotesi in cui il soggetto fallito abbia effettuato un pagamento di  un debito di imposta per ritenute di acconto Irpef operate sulle retribuzioni di pertinenza dei lavoratori,  stante che le relative somme rientrano nel patrimonio spossessato e che resta concentrato in capo al curatore, senza esclusione o distinguo alcuni, il potere di amministrazione dei rapporti debitori, di quelli fiscali e contributivi e di quelli di lavoro. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In materia tributaria, quantunque sussista la legittimazione concorrente del fallito con quella del curatore e il primo non sia privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, che conseguono alla "definitività" degli atti impositivi, nondimeno egli è abilitato ad invocare tutela avverso detti atti solo nell'inerzia degli organi fallimentari. E' in ragione di ciò che gli avvisi di accertamento e le cartelle esattoriali, anche se inerenti a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, devono essere notificati sia al curatore, in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione dei beni e delle attività acquisiti al fallimento, sia al contribuente fallito. (Pierluigi  Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/25560#gsc.tab=0

[con riferimento alla prima massima: cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 maggio 2018 n. 12854  https://www.unijuris.it/node/4141 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ.,  Sottosez. T, 03 aprile 2018 n. 8132 https://www.u nijuris.it/node/4274; con riferimento alla seconda: Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 11 maggio 2017 n. 11618  https://www.unijuris.it/node/3568].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: