Corte di Cassazione (8132/2018) - Crediti fiscali accertati anteriormente al fallimento del contribuente: necessaria notifica anche nei suoi confronti per garantirgli la possibilita di difendersi in caso di inerzia del curatore.

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Data di riferimento: 
03/04/2018

Corte di Cassazione, Sez. VI civ.,  Sottosez. T, 03 aprile 2018 n. 8132 – Pres. Ettore Cirillo, Rel. Enrico Manzon.

Fallimento – Crediti fiscali -  Anteriore accertamento – Notifica oltre che al curatore anche al fallito –  Necessità - Presupposto di definitività dell'atto impositivo – Inerzia del curatore – Possibilità di ricorrere – Opportunità da  riconoscersi in tal caso al fallito.

Fallimento – Crediti fiscali -  Anteriore accertamento – Utilità del ricorso – Curatore - Esplicita presa di posizione negativa – Omessa impugnazione - Fallito - Difetto di legittimazione – Inammissibilità del  di lui ricorso.

L'avviso di accertamento, concernente crediti fiscali i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al fallito, che conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, in quanto, in caso contrario, la pretesa tributaria risulta inefficace nei suoi confronti e l'atto impositivo non diventa definitivo, non essendogli offerta la possibilità di difendersi, proponendo ricorso, nel caso in cui il curatore, che ex art. 43 L.F gode di una rappresentanza processuale che si estende a tutte le controversie relative a rapporti di diritto patrimoniali compresi nel fallimento, ometta per inerzia, ossia immotivatamente e non per scelta motivata, di farlo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

E' inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire ex art. 43, comma 1, l.fall., il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento concernente crediti fiscali i cui presupposti si siano verificati prima della dichiarazione del suo fallimento, ove il curatore abbia omesso di promuovere detto ricorso non per inerzia, ma in seguito ad una esplicita presa di posizione negativa circa la sua utilità per la massa dei creditori. (Massima ufficiale)

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Trib. Civ., 18 marzo 2016 n. 5392 https://www.unijuris.it/node/2847 e Sez VI civ., 06 luglio 2016 n. 13814 https://www.unijuris.it/node/3121]

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19667

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: