Cassazione (9461/2024) - Il legale rappresentante della società fallita deve rimuovere i rifiuti per non incorrere nel reato previsto dall'art. 255 del d.lgs. n. 152/2006

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Data di riferimento: 
06/03/2024

Cass., Sez. 3 Pen., 06 marzo 2024, n. 9461, Pres. Aceto, Est. Corbo

Legale rappresentante della società fallita - Rifiuti - Inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione - Reato previsto dall'art. 255, comma 3, D.Lgs. n. 152 /2006 - Disponibilità dell'area in capo al curatore del fallimento - Inesigibilità della condotta - Esclusione - Ragioni.

In tema di rifiuti, la disponibilità in capo al curatore fallimentare dell'area ove questi ultimi si trovano in stato di abbandono o deposito non ha efficacia scriminante del reato di cui all'art. 255, comma 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per inesigibilità della condotta, in quanto il legale rappresentante della società fallita destinatario dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti emessa ai sensi dell'art. 192, comma 3, medesimo D.Lgs. è obbligato in quanto tale e, se non ha contestato in sede giurisdizionale la legittimità di detta ordinanza, deve attivarsi per ottenere l'autorizzazione ad accedere all'area e ottemperare all'ordine. Massima Ufficiale

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-3-pen-19-gennaio-2024-n-9461-pres-aceto-est-corbo

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31056/CrisiImpresa?Il-legale-rappresentante-della-societ%C3%A0-fallita-deve-rimuovere-i-rifiuti-anche-se-l%27area-interessata-%C3%A8-nella-disponibilit%C3%A0-del-curatore-fallimentare

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: