Tribunale di S. M. Capua Vetere – Concordato preventivo omologato: presupposto perché un’istanza di fallimento possa trovare accoglimento pur non essendo quella procedura stata revocata o annullata.

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Data di riferimento: 
21/07/2021

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. Fallimentare, 21 luglio 2021  – Pres. Enrico Quaranta, Rev. Marta Sodano, Giud. Valeria Castaldo.

Concordato preventivo in continuità omologato – Fase di esecuzione – Dichiarazione di fallimento –  Assenza di revoca o annullamento della procedura in corso -  Presupposto perché risulti ammissibile.   

Affinché risulti ammissibile che si addivenga alla pronuncia di fallimento di un imprenditore in pendenza di un concordato preventivo in continuità aziendale già omologato, omisso medio, vale a dire prima che quella procedura risulti revocata o annullata, pur anche se non sia ancora decorso l'anno per la proposizione delle eventuali istanze in tal senso, è necessario che dalla documentazione allegata all'istanza di fallimento, come proposta da un creditore o dal P.M. o dallo stesso debitore, emerga il suo passaggio da uno stato di crisi ad un vero e proprio cristallizzato e irreversibile stato di insolvenza conclamata a seguito dell'impossibilità di pagare le obbligazioni assunte successivamente all'apertura della procedura concordataria e alla sua omologa, stante la ricorrenza di flussi di cassa notevolmente ridimensionati rispetto a quelli attesi e non idonei a coprire neppure la gestione corrente [nel caso specifico, il tribunale ha accolto la domanda di autofallimento proposta dal  debitore concordatario per avere lo stesso di fatto riconosciuto il suo stato di insolvenza affermando di non essere in grado di far fronte neppure al pagamento dei creditori strategici (energia elettrica, telefonia e servizio pec) e dei dipendenti in servizio].  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-s-m-capua-vetere-21-luglio-2021-pres-quaranta-rel-sodano

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26002/CrisiImpresa?Tribunale-di-...

[Con riferimento alla tematica interessata all'esame del Tribunale, ossia alla possibilità di dichiarare il fallimento di una società senza che preventivamente venga risolto o annullato un concordato preventivo in fase di esecuzione, cfr. in questa rivista i precedenti di legittimità come richiamati in sentenza: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 marzo 2021, n. 8919 https://www.unijuris.it/node/5577 che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite; Corte di Cassazione, Sez.VI, 17 luglio 2017 n. 17703 https://www.unijuris.it/node/3770; Corte di Cassazione, Sez. VI - I civ., 11 dicembre 2017 n. 29632 https://www.unijuris.it/node/3836;  Corte di Cassazione, Sez. VI civ. – 1, 22 giugno 2020, n. 12085 https://www.unijuris.it/node/5271 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 maggio 2019, n. 13850 https://www.unijuris.it/node/4691; e quelli di merito, parimenti richiamati: Tribunale di Torino, Sez. fallimentare, 26 luglio 2016 https://www.unijuris.it/node/3225 e, in senso contrario, Tribunale di Padova 30 marzo 2017 https://www.unijuris.it/node/3371.

Il tribunale ha sottolineato che nel  panorama giurisprudenziale cui aveva fatto riferimento si era  inserito l'art. 119  del codice della crisi, come modificato da ultimo dal D. Lgs. 147/2020, che al comma 7 dispone: “Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo», ed ha altresì precisato che, secondo la Relazione al codice della crisi, detto comma era stato introdotto al fine di dirimere un contrasto interpretativo non sopito anche a seguito degli interventi della Suprema Corte e che i primi commentatori al codice avevano concluso nel senso che il debitore dovrà essere considerato insolvente se l'attivo concordatario disponibile non consenta di pagare regolarmente tutti i debiti, antecedenti e successivi all'apertura della procedura di concordato preventivo. Ha da ultimo puntualizzato che il convincimento cui era giunto doveva considerarsi coerente ad una interpretazione positiva ratione temporis alla luce proprio  di quella norma del C.C.I., potendosi al riguardo  configurare  un regime di continuità tra il regime vigente e quello futuro – cfr. in tal senso Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 24 giugno 2020, n. 12476  https://www.unijuris.it/node/5233].

[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: