Tribunale di Parma – Istanza di insinuazione al passivo proposta dal concessionario di un leasing finanziario risoltosi per inadempimento da parte dell'utilizzatore in epoca anteriore alla di lui dichiarazione di fallimento.

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Data di riferimento: 
07/10/2021

Tribunale Ordinario di Parma, Sez. Fallimentare, 07 ottobre 2021 (data della pronuncia) – Giud. Delegato Enrico Vernizzi.

Leasing finanziario risolto per inadempimento – Successivo fallimento dell'utilizzatore – Ipotesi di applicabilità ratione temporis dell'art. 1526 c.c. - Concessionario - Istanza di insinuazione al passivo - Clausola penale su cui si fonda – Valutazione della richiesta da parte del giudice delegato.

In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione, anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, della disciplina dell'art. 1526 c.c.,  non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall. che si riferisce alla diversa ipotesi di contratto di leasing ancora in essere [nello specifico il giudice delegato, con riferimento appunto ad un'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore di un contratto di leasing traslativo che aveva avuto luogo prima della entrata in vigore della legge 124/2017, ha accolto la domanda di insinuazione al passivo proposta dalla concedente ai sensi dell'art. 93 L.F. in quanto ha ritenuto, essendo una tale clausola coerente con la previsione contenuta nell'art. 1526, secondo comma, c.c., che le parti avessero potuto convenire, con patto avente natura di clausola penale, l'irripetibilità dei canoni già versati e la detrazione dalle somme dovute alla stessa concedente dell'importo ricavato dalla  futura vendita del bene restituito, fermo restando l'esercizio del potere correttivo della volontà delle parti contrattuali affidato al giudice dalla legge al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento degli interessi contrapposti, correttivo che in quel caso il giudice delegato non ha ritenuto necessario apportare stante la riscontrata congruità dell'importo richiesto]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-parma-13-settembre-2021-est-vernizzi

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26137.pdf 

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2061 https://www.unijuris.it/node/5465].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: