Tribunale di Bergamo – Non può ritenersi sussista consecuzione nel caso il debitore proponga una seconda domanda di concordato con riserva dopo aver rinunciato alla prima, dovendosi ravvisare in tale comportamento un'ipotesi di abuso del diritto.

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Data di riferimento: 
13/10/2021

Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., 13 ottobre 2021 (data della pronuncia) – Pres. Laura De Simone, Rel. Luca Fuzio, Giud. Angela Randazzo.

Concordato preventivo con riserva – Debitore – Rinuncia espressa alla domanda come presentata – Proposizione di una nuova identica domanda - Consecuzione tra procedure concorsuali – Insussistenza – Ipotesi di abuso del diritto - Inammissibilità della successiva domanda – Diversa ipotesi - Prima domanda dichiarata inammissibile – Consecutività tra procedure – Possibile riconoscimento.

Procedura di concordato rinunciata – Successivo fallimento – Consecuzione da ritenersi riscontrabile – Fondamento.

Il debitore non può invocare il principio della consecuzione tra due procedure di concordato con riserva identiche se la prima si è conclusa senza esito positivo per scelta precisa del debitore in quanto è stato lui stesso a rinunciarvi espressamente, perché tale condotta integra con tutta evidenza un abuso del diritto in quanto al debitore verrebbe altrimenti attribuito il potere abnorme di estendere il principio della consecuzione all’infinito, dapprima proponendo e poi rinunciando a più procedure concordatarie, nonché la legittimazione ad eludere il disposto dell’art. 161, 6° comma, L. F., che consente una sola proroga del termine, peraltro perentorio, per il deposito della proposta di concordato. La consecuzione potrebbe sussistere, invece, tra due procedure concordatarie succedutesi, la prima delle quali dichiarata inammissibile, così come sussiste tra procedura concorsuale minore dichiarata inammissibile e la successiva dichiarazione di fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Sussiste certamente consecuzione tra una procedura di concordato rinunciata e la successiva dichiarazione di fallimento su istanza di terzi (ma anche dello stesso debitore che, avvedutosi dell’inidoneità dello strumento concordatario prescelto, rinuncia per accedere al diverso istituto giuridico del fallimento): ciò anche in ragione della previsione espressa contenuta nell’art. 69 bis L. F., che non ha, significativamente, un corrispondente normativo analogo nella disciplina del concordato preventivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-13-ottobre-2021-pres-de-simone-est-fuzio

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26394/CrisiImpresa?Rinuncia-alla...

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Appello di Firenze, 18 marzo 2016https://www.unijuris.it/node/3267; con riferimento alla seconda massima e alla consecuzione tra concordato e fallimento: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 marzo 2021, n. 8996 https://www.unijuris.it/node/5583 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 settembre 2021, n. 24056 https://www.unijuris.it/node/5825].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: