Tribunale di Udine – Istanza di fallimento proposta prima del 15 luglio 2022 e domanda di concordato preventivo depositata dopo tale data dal debitore con riferimento alla stessa situazione di crisi: normativa applicabile.

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Data di riferimento: 
21/07/2022

Tribunale Ordinario di Udine, Sez. II civ., 21 luglio 2022 (data della pronuncia) – Pres. Gianpaolo Fabbro, Rel. Annalisa Barzazi, Giud. Gianmarco Calienno.

Istanza di fallimento – Nuovo codice della crisi - Avvenuta proposizione prima della sua entrata in vigore – Debitore – Deposito di ricorso per concordato prenotativo viceversa successivo a tale momento – Applicabilità della disciplina anteriore ex art. 390 CCII - Provvedimento del Tribunale – Termine per la presentazione della proposta e della documentazione necessaria – Fissazione in 60 giorni - Non assoggettamento a sospensione feriale.

Nel caso venga anteriormente presentata una istanza di fallimento e, successivamente al 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 17 giugno 2022, n. 83recante “Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”, una domanda di concordato preventivo ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII, con annessa istanza di concessione ex art. 54 CCII di misure protettive, avente ad oggetto una diversa soluzione e regolazione della medesima situazione di crisi, si deve ritenere che, tenuto conto del tenore del disposto del secondo comma dell’art. 390 CCII, debba trovare applicazione anche con riferimento al procedimento concordatario la disciplina anteriore di cui al R.D. n. 267/1942 (art. 160 e ss.) nel cui vigore è stata proposta l’istanza di fallimento; ciò vieppiù in quanto la stessa società debitrice ha provveduto a depositare il ricorso ex art. 161, sesto comma L.F. nel ruolo dei concordati preventivi e non in quello del procedimento unitario [nello specifico il Tribunale ha, tenuto conto dell'istanza di fallimento pendente, concesso all'imprenditore un termine, non soggetto a sospensione feriale, di 60 giorni per la presentazione della proposta, del piano, della restante documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell’art 161 legge fall. e comunque della documentazione resa necessaria dalla proposta che in concreto verrà dallo stesso formulata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-udine-24-luglio-2022-pres-fabbro-est-barzazi

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27796.pdf

[cfr. in questa rivista, in tema di coordinamento tra procedura prefallimentare e concordato preventivo: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 febbraio 2020, n. 4343https://www.unijuris.it/node/5122 e Cassazione civile, Sez. I, 31 Maggio 2019, n. 15094 https://www.unijuris.it/node/4824; in tema di inapplicabilità della sospensione feriale al termine riconosciuto al debitore per la presentazione del piano e della proposta in sede di domanda di concordato prenotativo proposta in pendenza di un'istanza di fallimento: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 giugno 2018 n. 15435https://www.unijuris.it/node/4167].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Vedi anche, negli articoli della legge fallimentare: