Corte di Cassazione (11357/2023) – Revocatoria fallimentare: considerazioni in tema di presunzione assoluta di conoscibilità dell'insolvenza del debitore ed in tema di pagamenti effettuati in favore di un creditore privilegiato o nei “termini d'uso”.

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Data di riferimento: 
02/05/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 maggio 2023, n. 11357 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi.

Azione revocatoria fallimentare – Beneficiario di un pagamento – Insolvenza del debitore – Prova - Presunzione juris et de jure - Desumibilità della conoscenza in ragione dell'apertura della procedura concorsuale –  Conseguenze a fini probatori per parte attrice, convenuto e giudice.

Soggetto poi fallito - Pagamento effettuato in periodo sospetto – Beneficiario coincidente con un creditore privilegiato – Irrilevanza – Revocabilità – Fondamento - Possibilità di lesione della par condicio.

Soggetto poi fallito – Pagamento effettuato in periodo sospetto – Effettuazione nei “termini d'uso” - Esenzione da revocatoria fallimentare - Presupposto necessario.

In tema di azione revocatoria fallimentare, lo stato di insolvenza del debitore nel cd. “periodo sospetto” anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione iuris et de iure derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, con la conseguenza che, da un lato, il convenuto non è ammesso a provare che il debitore versava in una mera situazione di temporanea difficoltà ad adempiere, dall’altro, la procedura attrice non è tenuta a fornire alcuna dimostrazione positiva del ricorrere dello stato di insolvenza al momento dell’esecuzione dell’atto revocando, né siffatto accertamento può essere compiuto d'ufficio dal giudice del merito. (Massima Ufficiale)

Non assume rilievo a fini revocatori la circostanza che il pagamento effettuato in periodo sospetto sia stato effettuato dal soggetto poi fallito in favore di un creditore privilegiato; questa circostanza, infatti, non esclude la possibile lesione della par condicio, meno l'interesse all'azione da parte della procedura concorsuale, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero eventualmente insinuarsi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), L.F. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare di pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico di riferimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-2-maggio-2023-n-11357-pres-cristiano-est-pazzi

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%20n.%2011357.pdf

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29230.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 marzo 2018, n. 6575 https://www.unijuris.it/node/4733; Cassazione, Sez. I, 24 febbraio 2011 n. 4559 https://www.unijuris.it/node/1259; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 febbraio 2019 n. 3854  https://www.unijuris.it/node/4566 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 agosto 2021, n. 23650 https://www.unijuris.it/node/5809; con riferimento alla seconda massima: Cassazione civile, sez. I, 22 Giugno 2018, n. 16565 https://www.unijuris.it/node/4799; con riferimento alla terza: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2016 n. 25162 https://www.unijuris.it/node/3110: Cassazione civile, Sez. I, 18 Marzo 2019, n. 7580 https://www.unijuris.it/node/4835 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2020, n. 27939  https://www.unijuris.it/node/5454].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: