Tribunale di Mantova – Nullità del trust liquidatorio.

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Data di riferimento: 
18/04/2011

Tribunale Mantova, 18 aprile 2011 - Est. Gibelli.
Un trust liquidatorio che si ponga come dichiarato scopo quello di tutelare i creditori ricorrendo alla segregazione patrimoniale di tutto il patrimonio aziendale, quando l'impresa era già insolvente ( e quindi, avendo perso i mezzi propri, avrebbe dovuto immediatamente accedere agli istituti concorsuali) è incompatibile ab origine con la clausola di salvaguardia di cui all'art. 15 lett. e della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 "Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento". In questo caso non si tratta di un'ipotesi di scioglimento di un atto negoziale ab origine lecito - causa la segregazione universale del patrimonio del fallito avvenuta invito domino per intervenuto fallimento - bensì di un atto privatistico che mira dissimulatamente a sottrarre agli organi della procedura la liquidazione dei beni in assenza del presupposto sul quale poggia il potere dell'imprenditore di gestire il proprio patrimonio, ossia che l'impresa sia dotata di mezzi propri. In questo caso la causa in concreto perseguita dal disponente collide con le norme di cui agli artt. 13,15 lett. e della Convenzione dell'Aja e comporta la nullità dell'atto istitutivo del trust e, conseguentemente, anche la nullità dell'effetto segregativo che ne è scaturito. Il trust così costituito non ha lo scopo di proteggere i beneficiari ( i creditori), ma proprio l'opposto scopo di danneggiare i creditori sottraendo loro l'intera garanzia patrimoniale. Il dichiarato scopo di protezione del beneficiario costituisce, pertanto, abusivo utilizzo del trust per sottrarre il disponente alla legislazione concorsuale italiana o, comunque, qualifica il trust come atto negoziale in frode alla legge ex art. 1344 c.c., mirante a realizzare effetti ripugnanti per l'ordinamento quali la sottrazione del patrimonio dell'imprenditore insolvente ai creditori. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Il trust liquidatorio istituito quando l'impresa era già insolvente, al fine di armonizzarsi con l'art. 15 della Convenzione dell'Aja, deve necessariamente contenere delle clausole che ne limitino l'operatività in caso di insolvenza conclamata, in particolare prevedendo la restituzione dei beni conferiti in trust al curatore. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Nel caso in cui il trust liquidatorio sia stato istituito a tutela della massa dei creditori quando la società disponente non era insolvente, il fallimento si configura come causa sopravvenuta di scioglimento dell'atto istitutivo da ritenere originariamente lecito. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]