Corte di Cassazione (20907/2023) – Inapplicabilità dell'art. 10 L. F. in caso di invalida cancellazione dal registro delle imprese. Inutilizzabilità dell'andamento di un trust liquidatorio quale prova dell'insussistenza dei requisiti di fallibilità.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 luglio 2023, n. 20907 - Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi.
Fallimento –Iscrizione della cancellazione di una società dal registro delle imprese – Pubblicità avvenuta in assenza delle condizioni di legge – Decreto del giudice del registro che riconosce l'invalidità della cancellazione – Efficacia ex tunc – Inapplicabilità dell'art. 10 L.F.
Società in liquidazione - Costituzione di un trust liquidatorio – Documentazione che ne certifica l'andamento – Istanza di fallimento – Prova dell'insussistenza dei requisiti dimensionali – Inutilizzabilità di quella documentazione.
Il termine di un anno, prescritto dall'art. 10 L.F. ai fini della dichiarazione di fallimento, per quanto decorra dalla cancellazione dal registro delle imprese, fa comunque salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente, cosicché il provvedimento ex art. 2191 c.c. del giudice del registro che dispone la cancellazione della previa iscrizione della cancellazione della società per essere detta pubblicità avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge viene a porsi come decisivo indice sintomatico in tal senso e determina l'opponibilità ai terzi dell’insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e, di conseguenza, con effetto retroattivo, della non avvenuta estinzione della società, per non essersi questa effettivamente verificata [nello specifico pertanto la Corte ha affermato che non risultava applicabile il predetto art. 10 L.F. pur essendo la dichiarazione di fallimento intervenuta oltre un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, cancellazione poi annullata con decreto ex tunc dal giudice, ciò in quanto pronuncia che faceva presumere, sino a prova contraria, la continuazione delle attività d'impresa onde la pronuncia di fallimento risultava giustamente emessa]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di fallimento, l’alterità fra la società e il trust liquidatorio da essa istituito esclude che la prova dell’insussistenza dei requisiti dimensionali ex art. 1, comma 2, L. fall. possa essere resa mediante la documentazione concernente l’andamento del patrimonio segregato. (Massima Ufficiale)
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