Tribunale di Perugia - Abuso del concordato che sia meno conveniente del fallimento.

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Data di riferimento: 
17/11/2011

Tribunale Perugia, 17 novembre 2011 - Pres. Criscuolo - Est. Arianna De Martino.

Concordato preventivo - Concordato preventivo con cessione dei beni - Pendenza di procedimento per dichiarazione di fallimento - Esame preventivo della proposta di concordato - Necessità.

Concordato preventivo - Concordato preventivo con cessione dei beni - Radicale e manifesta inadeguatezza del piano concordatario - Proposta priva di causa - Inammissibilità.

Concordato preventivo - Concordato preventivo con cessione dei beni - Pendenza di procedimento per dichiarazione di fallimento - Potenziale sottrazione di risorse - Abuso dello strumento concordatario - Configurabilità.

Laddove in pendenza della procedura fallimentare venga depositata una proposta di concordato preventivo si rende necessaria l'attuazione di un coordinamento, mediante misure interne all'ufficio fallimentare, affinché il tribunale decida contestualmente sulla proposta di concordato e sulla domanda di fallimento, dando la precedenza all'esame della proposta di concordato. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)

E' inammissibile, per vizio genetico rilevabile ex officio senza necessità di attendere le verifiche del commissario giudiziale, la proposta concordataria con finalità esclusivamente liquidatorie che appaia ictu oculi priva di causa giustificatrice data la radicale e manifesta inadeguatezza del piano in essa contenuto. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)

E' configurabile un abuso dello strumento concordatario quando la proposta di concordato sia finalizzata a sottrarre, almeno potenzialmente, risorse ai creditori rispetto a quelle, maggiori, conseguibili attraverso la dichiarazione di fallimento. (Nel caso di specie alcuni creditori avevano richiesto, ai sensi dell'art. 147, comma 2. l. fall., che venisse pronunciato anche il fallimento dell'ex socio accomandatario della s.a.s. -trasformata in s.r.l. senza il consenso di cui all'art. 2500 quinquies c.c.-, con possibilità quindi di ottenere, in ipotesi, ulteriori risorse costituite dal patrimonio personale di quest'ultimo). (1) (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Fabrizio Caponeri

(Provvedimento e massime tratte dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]