Tribunale di Udine – Int. Fin. – Polizze index linked, nullità e responsabilità del promotore.

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Data di riferimento: 
24/06/2011

Tribunale di Udine, 24 giugno 2011(data dec.) - Pres. dott. Pellizzoni, rel. dott.ssa Grisafi.

Sussiste la legittimazione passiva dell'intermediario in un giudizio vertente sull'accertamento della nullità di ordini di negoziazione, ove tale accertamento sia funzionale non a richiedere la ripetizione dell'indebito, bensì a fondare la responsabilità dell'intermediario stesso per la violazione degli obblighi su esso gravanti. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

La mancanza di sottoscrizione delle polizze vita index linked, che dà luogo a nullità delle stesse ai sensi dell'art. 30 TUF, non può essere sanata dall'approvazione degli estratti conto in cui risultano gli addebiti derivanti dalla stipulazione delle suddette polizze. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Le disposizioni concernenti gli obblighi informativi e le "operazioni non adeguate" trovano applicazione con riferimento a tutti i servizi di investimento prestati nei confronti di qualsiasi operatore che non sia un operatore qualificato, anche quando il servizio prestato consista nella mera esecuzione degli ordini dell'investitore. Il promotore finanziario deve, pertanto, offrire la prova di aver fornito una completa informazione circa i rischi connessi a ciascuna operazione, specificando anche quali informazioni sono state fornite. Tale obbligo informativo non può ritenersi ovviato dalla mera consegna del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Nel valutare l'adeguatezza dell' operazione, l'intermediario deve tener conto di una complessa serie di fattori, sia delle caratteristiche soggettive dell'investitore, sia delle caratteristiche oggettive dell'operazione, e formulare il giudizio di adeguatezza, mettendo in rapporto le une con le altre. In caso di rifiuto dell'investitore di fornire indicazioni circa la propria propensione al rischio, il promotore deve presumere nel cliente una "bassa" propensione al rischio. Possono essere tenute, inoltre, in considerazione tutte le informazioni a conoscenza dell'operatore. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

La responsabilità dell'intermediario non può essere esclusa da un'ingenuità e neppure dalla superficialità dell'investitore, perché la finalità di tutela del risparmiatore, che costituisce la "ratio" di tutta la normativa, risulterebbe del tutto vanificata se si accollasse al risparmiatore stesso la responsabilità per la violazione delle relative norme da parte dei promotori finanziari. L'atteggiamento dell'investitore rileva, ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 I e II co cc, solo se risulti provata una connivenza o una collusione tra l'investitore e il promotore in funzione elusiva della disciplina legale e in danno del soggetto nell'interesse del quale sono collocati gli strumenti finanziari. Potrebbe fondare l'applicazione dell'art. 1227 I e II co cc anche una "consapevole e fattiva acquiescenza ...alla violazione da parte del promotore di regole di condotta su quest'ultimo gravanti", che tuttavia non può desumersi nè dalla "ripetizione" delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, nè dalla "durata" del rapporto tra investitore e promotore o dal valore complessivo delle operazioni, perché ciò che per prima cosa deve essere provato è che vi sia innanzitutto consapevolezza da parte dell'investitore, non tanto dell'esistenza delle operazioni, quanto del fatto che queste operazioni sono state poste in essere in violazione della normativa posta proprio a sua tutela. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]