Corte di Cassazione - Azione revocatoria fallimentare - Obbligazione restitutoria dell'accipiens - Natura giuridica

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Data di riferimento: 
10/06/2011

Cassazione civile, sez. I 10/06/2011 n. 12736 - Dott. Carnevale Corrado - Presidente - Dott. Ceistiano Magda - rel. Consigliere.

L'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva; ne consegue che anche gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore lo alleghi specificamente e dimostri di averlo subito.

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]