Trib. Saluzzo - Contratti pendenti, azione di risoluzione e di risarcimento del danno proposta in via riconvenzionale.

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Data di riferimento: 
24/05/2012

Tribunale Saluzzo, 24 maggio 2012 - - Est. Desirè Perego.

Fallimento - Contratti pendenti - Domanda di risoluzione promossa nei confronti del fallimento - Effetti - Ratio della norma di cui all'articolo 72, comma 5, LF..

La disposizione dettata dall'articolo 72, comma 5, legge fallimentare (secondo la quale l'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento spiega suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva la trascrizione della domanda) impedisce alla parte che vi ha interesse di proporre in via ordinaria domanda di risoluzione di un contratto nei confronti del fallimento, facendo salvo unicamente il caso in cui questo sia dichiarato quando la lite sia già pendente. In tal modo, si evita che gli effetti restitutori ed eventualmente risarcitori connessi alla pronunzia di risoluzione per inadempimento del contratto a prestazioni corrispettive si riverberino negativamente sulla par condicio creditorum. (Franco Benassi - Paolo Graneris) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Paolo Graneris

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]